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I rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati da un Formulario di Identificazione del Rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, di cui: una copia deve rimanere presso il produttore, mentre le altre tre controfirmate e datate in arrivo dal destinatario sono acquisite, una dal destinatario, una dal trasportatore, una dal produttore (tramite il trasportatore)1. Il medesimo deve essere “compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore”, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs n. 152/06. Il produttore, quindi, ha l’obbligo di inserire tutti i dati necessari ad una corretta tracciabilità del rifiuto, competendo al trasportatore la sola controfirma dello stesso.
Ciò trova riscontro anche nella stesura dell’art. 193, comma 32 che sarà in vigore solo dalla data di piena operatività del SISTRI (ad oggi stabilita al 1 gennaio 2018): “3. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con l diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”.
Il trasportatore, quindi, non è responsabile della veridicità dei dati inseriti nel FIR dal produttore, tranne per quelle difformità macroscopiche che avrebbe potuto notare usando l’ordinaria diligenza. La responsabilità del solo produttore si riverbera altresì sulla disciplina inerente il controllo circa il ritorno della quarta copia del FIR, in quanto questi è l’unico soggetto responsabile del controllo di tale adempimento, per il tramite del quale potrà al fine liberarsi degli obblighi connessi ad una corretta gestione del rifiuto prodotto3.
Regole di dettaglio sono contenute nel D.M. 145/1998 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2 lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché nella Circolare esplicativa n. 812/1998 - Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148.
Nella circolare punto 1 lett. q) si specifica che per “firma del trasportatore” si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità.
L’Albo Gestori Ambientali nella circolare prot. n. 3934 del 18 giugno 2003 ha ulteriormente distinto la responsabilità del detentore del rifiuto, compilatore e sottoscrittore del formulario (piena e totale) dalla responsabilità assunta dal trasportatore che non compila il formulario, che nulla indica e dichiara e che non firma, ma “controfirma”.
In conclusione il trasportatore (che è il conducente del mezzo di trasporto) controfirma il FIR e la responsabilità collegata a detta sottoscrizione, apposta dalla persona fisica che prende in carico i rifiuti e che pertanto può essere sfornita di qualunque ulteriore potere di impegnare l’impresa, può essere solo la responsabilità generale in materia di trasporto di cose.