Il trasportatore è responsabile per la non corretta compilazione del Formulario?

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Con  la Circolare del 18 giugno 2003 n. 3934 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito specifici chiarimenti in ordine all’esatta individuazione della responsabilità del trasportatore di rifiuti e, in particolare, se la “controfirma” apposta dal trasportatore sul formulario possa essere considerata come piena assunzione di responsabilità per la regolarità di tutto quanto ivi indicato - sia in ordine alle modalità del trasporto sia in ordine alla rispondenza al vero della descrizione dei rifiuti.

Orbene, la citata Circolare afferma che sul trasportatore non può ricadere (anche) l’onere di accertare - prima dell’effettuazione del carico - la reale natura dei rifiuti attraverso, ad esempio, la sottoposizione dei medesimi a specifiche indagine analitiche e, pertanto, la responsabilità assunta dal trasportatore che non compila il formulario, che nulla indica e dichiara e che non firma ma “controfirma”, può logicamente ritenersi diversa dalla prima, quindi non piena e non totale”.

Dalla circolare emerge quindi, che alla luce della diversa responsabilità del trasportatore e del produttore, deve escludersi – come sostenuto da attenta dottrina1 - che la controfirma apposta dal trasportatore sul Fir comporti un’assunzione diretta di responsabilità del medesimo per quanto dichiarato da un altro soggetto (il produttore/detentore).

Infatti, se è vero che la firma e controfirma sul formulario sono una conferma del dovere di controllo reciproco e responsabilità condivisa fino al buon esito del viaggio verso il sito di destinazione finale, è pur vero che mentre la responsabilità del produttore/detentore - che compila e sottoscrive il formulario - è piena e totale, quella del trasportatore - che ufficialmente non compila e non firma il formulario, ma “controfirma” - è diversa, non piena e totale.

Tuttavia, la giurisprudenza di merito2, che – in un caso relativo all’errata compilazione del Fir ha riconosciuta la punibilità del trasportatore, in concorso con il produttore – ha affermato che “l’art. 5 L. 689/81 recepisce i principi fissati dal codice penale, rendendo applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell’illecito, concepito quale struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l’evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono non essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e cioè la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell’illecito perseguito da tutti

Quanto appena esposto è inequivocabilmente confermato dall’art. 258 co. 4 del TUA che punisce “Chiunque […] indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti […]”, pertanto deve ritenersi che la sanzione ivi prevista si applichi:

- in prima battuta, nei confronti del produttore - ovverosia colui che sostanzialmente “indica” i dati del formulario e lo firma;

- in secondo luogo, anche nei confronti del trasportatore – ovvero colui che si limita a “controfirmare” il Fir – esclusivamente nel caso in cui tali irregolarità potevano essere rilevate con l’utilizzo della diligenza professionale (configurandosi, in tale ipotesi, una responsabilità in concorso).

Conseguentemente, può ritenersi che qualora durante il trasporto sia accertata dagli organi di controllo una sostanziale difformità tra quanto dichiarato nel FIR e quanto effettivamente trasportato occorre distinguere:

- se la difformità tra il rifiuto consegnato e quello descritto nel formulario è palese ed evidente ad occhio. In tal caso ci si trova di fronte a un concorso di reato tra produttore e trasportatore con piena operatività, quindi, del principio ambientale di corresponsabilità di tutti i soggetti coinvolti;

- in caso contrario, ovverosia quando il trasportatore non ha possibilità di accorgersi delle difformità, non può essergli contestato il concorso di colpa o dolo nell’illecito (e, quindi, non può essere ritenuto corresponsabile della violazione), la responsabilità sarà unicamente del produttore.


1 SAVIANO-DIMICCOLI “Compilazione del formulario: responsabilità del produttore o del trasportatore?”, in www.mercipericolose.it

2 Trib. Venezia, Sent. n. 254 del 3 novembre 2006.

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