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sporto degli effluenti di allevamento è disciplinata ai sensi dell’art. 6 del decreto del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”.
Al comma 2 si dispone occorre un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
c) l’identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
d) gli estremi identificativi dell’azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
e) gli estremi della comunicazione di cui all’art. 4.
Al comma 4, tuttavia, si precisa che : “Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all’art. 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009”.
Il comma successivo prevede che la deroga si applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Il regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 all’art. 21, paragrafo 2, così dispone: “ Gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale o, se richiesto dal presente regolamento o da un provvedimento adottato in conformità del paragrafo 6, da un certificato sanitario.
In deroga al primo comma, l’autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario”.
Al comma 1 dell’art. 6 citato si chiarisce che gli adempimenti per il controllo della movimentazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato destinati ad utilizzazione agronomica, sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, sono disciplinati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Si precisa che non sempre è consentito l’utilizzo dei letami, ma anzi è vietato in alcune situazioni1:
a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell’allevamento brado;
c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d’acqua superficiali, fatte salve disposizioni diverse che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali, previo accertamento che non sussistono rischi per la salute o di contaminazione delle acque;
d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall’inizio dell’arenile, qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera c);
e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
f) in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici.
In conclusione al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui al comma 4 dell’art. 6 del decreto del 25 febbraio 2016.