Il trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda necessita di documentazione di accompagnamento al trasporto?

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sporto degli effluenti di allevamento è disciplinata ai sensi dell’art. 6 del decreto del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”.

Al comma 2 si dispone occorre un documento  di  accompagnamento  contenente  almeno  le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi dell’azienda  da  cui  origina  il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;

b) la natura e la quantità del materiale trasportato;

c) l’identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;

d) gli estremi identificativi dell’azienda  destinataria  e  del legale  rappresentante  della  stessa  o  del  soggetto  che  ha   la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;

e) gli estremi della comunicazione di cui all’art. 4.

Al comma 4, tuttavia, si precisa che : “Al trasporto dello stallatico tra due punti  situati  presso  la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale, si applica la deroga di  cui  all’art.  21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009”.

Il comma successivo prevede che la deroga si applica anche al digestato  destinato ad  utilizzazione  agronomica proveniente  da  impianti  esclusi   dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Il regolamento (CE) n. 1069/2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002  all’art. 21, paragrafo 2, così dispone: “ Gli operatori garantiscono che, durante il trasporto, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano accompagnati da un documento commerciale o, se richiesto dal presente regolamento o da un provvedimento adottato in conformità del paragrafo 6, da un certificato sanitario.

In deroga al primo comma, l’autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno dello stesso Stato membro, senza documento commerciale o certificato sanitario”.

Al comma 1 dell’art. 6 citato si chiarisce che gli adempimenti per il controllo della movimentazione  degli effluenti  di  allevamento,  delle  acque  reflue  e  del  digestato destinati ad utilizzazione agronomica, sia in  zone  non  vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, sono disciplinati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Si precisa che non sempre è consentito l’utilizzo dei letami, ma anzi è vietato in alcune situazioni1:    

a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde  pubblico  e  privato  e  per  le  aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

b) nei boschi, ad  esclusione  degli effluenti di  allevamento rilasciati dagli animali nell’allevamento brado;

c) entro 5 metri di  distanza  dalle  sponde  di  corsi  d’acqua superficiali, fatte salve disposizioni diverse che le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere in ragione di  particolari  condizioni  locali,  previo  accertamento  che   non sussistono rischi per la salute o di contaminazione delle acque;

d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall’inizio dell’arenile, qualora ricorrano i presupposti di cui alla lettera c);

e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua,  fatta  eccezione  per  i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

f) in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a  prevenire  il contagio  di  malattie  infettive, infestive  e diffusive  per  gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici.

In conclusione al trasporto dello stallatico tra due punti  situati  presso  la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui al comma 4 dell’art. 6 del decreto del 25 febbraio 2016.


1 Art. 8.

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