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L’inquinamento acustico viene definito dall’art. 2 della L. del 26 ottobre 1995, n. 447 come: “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.
In ragione della gravità e pericolosità di questa particolare forma di inquinamento, il Legislatore nazionale ha previsto l’individuazione di valori limite superati i quali si rende necessario fissare piani di risanamento acustico.
Più nello specifico, con il D.P.C.M. del 14 novembre 1997, sono stati stabiliti i valori limite di emissione e di immissione nonché valori di attenzione (che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente) e valori di qualità (ovvero valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge). Tali indici variano a seconda della destinazione d’uso del terreno, così come risultante dalla c.d. zonizzazione acustica comunale.
Nel corso degli anni le norme nazionali sono state implementate dalle norme comunitarie (Direttiva 20012/49/CE) e sono state definite competenze e procedure per l’elaborazione di documenti (Mappatura acustica) il cui scopo è evitare e ridurre gli effetti che possono essere nocivi per la salute umana dovuti all’esposizione al rumore ambientale.
Si rileva che anche il Codice della Strada, D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, contiene al suo interno alcune norme che si occupano di trattare l’inquinamento acustico prodotto dalla circolazione dei veicoli.
In tale quadro, all’art. 3 e ss, legge quadro 447/1995 sono ripartite le competenze tra i vari soggetti istituzionali e in particolare viene specificato che al Comune spetta:
- la classificazione del territorio comunale, secondo i criteri previsti dalla legge quadro;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici e l’adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;
- l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;
- la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, e successive modificazioni;
- l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
Per quanto concerne i piani di risanamento acustico (adottati nel caso di superamento della soglia limite), devono contenere oltre all’indicazione delle misure da porre in essere (priorità, modalità e tempi di risanamento), anche una stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari per l’intervento, devono essere individuati i soggetti a cui compete l’intervento di risanamento e le tipologie dei rumori presenti (relativamente alla classificazione della zona interessata dai rumori) e eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza, onde tutelare l’ambiente e la salute pubblica.
Se i Comuni non vi provvedono tempestivamente, è nel potere della Regione sopperire a tale mancanza, sostituendosi all’ente locale.
Pertanto, in base alla legge quadro sull’inquinamento acustico spetta al Comune la predisposizione di idonei piani di risanamento acustico del territorio comunale, nondimeno – in caso di inerzia – la Regione può agire in via sostitutiva.