In caso di appalti aventi per oggetto la gestione dei RAEE quali sono le verifiche che deve compiere il Datore di Lavoro Committente? e nei confronti di quali dei soggetti coinvolti in tale attività?

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Il contratto di appalto in relazione alle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro è disciplinato dal D. Lgs. 81 del 2008 ed in particolare dall’art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”.

Secondo tale norma il Datore di Lavoro Committente in caso di endo-appalto, presenta degli oneri ben precisi e deve svolgere delle verifiche rispetto agli appaltatori e subappaltatori (es. verifica della idoneità tecnica-professionale, nonché l’elaborazione del DUVRI).

Tuttavia, non è sempre così facile individuare i suddetti soggetti, soprattutto quando sulla base del contrato di appalto vengono stipulati ulteriori contratti di subappalto.

È il caso questo degli appalti aventi ad oggetto categorie particolari come quella relativa alla gestione dei RAEE e, nello specifico, del c.d. ritiro “uno contro uno” che può vedere coinvolti più soggetti nello svolgimento dell’attività e precisamente:

  • il produttore delle AEE che ai sensi della normativa settore è obbligato alla gestione degli stessi; in tutte le fasi, compresa la fase del ritiro “uno contro uno e dell’organizzazione delle operazioni di avvio a recupero e smaltimento;
  • i sistemi collettivi di raccolta a cui si affida il produttore delle AEE, ovvero consorzi, che si occupano, per suo conto, della gestione dei RAEE per tutta la filiera;
  • eventuali trasportatori terzi autorizzati a cui il Consorzio si affida per il trasporto dei RAEE.

In questi casi l’individuazione del Datore di Lavoro Committente appare abbastanza semplice in quanto riconducibile al soggetto presso la cui azienda o, comunque, presso la cui singola unità produttiva o luoghi di cui ha la disponibilità giuridica, si svolge l’appalto.

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione dei soggetti intesi come appaltatori e subappaltatori si può pacificamente affermare che l’appaltatore è il produttore delle AEE obbligato alla gestione dei RAEE che ne derivano, ai sensi dell’art 13 (Raccolta differenziata dei RAEE professionali) del D. Lgs. 49 del 2014.

Allo stesso tempo se tale soggetto, in virtù della norma sopra citata, si affida ai consorzi di filiera che si occuperanno per suo conto della gestione dei RAEE, questo dovrà configurarsi come sub-appaltatore, così come dovranno configurarsi in tal senso anche i trasportatori a cui si affida eventualmente per il ritiro dei rifiuti presso il Datore di Lavoro Committente.

Ad ogni modo si deve sottolineare che, alla luce dell’ambito di applicazione dell’art. 26 del D. Lgs 81 del 2008, che si riferisce esclusivamente agli appalti endo-aziendali, il Datore di Lavoro Committente sarà tenuto all’adempimento delle verifiche e degli obblighi sopra citati, nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori, solo nell’ipotesi in cui l’attività oggetto di appalto dovesse essere svolta all’interno delle proprie aree aziendali o comunque, in luoghi di cui ha la disponibilità giuridica (es. piazzali esterni di proprietà dell’appaltante) e non anche in luoghi esterni.

Posto quanto sopra, pertanto, sarà tale condizione a fungere da discrimen rispetto ai soggetti nei confronti dei quali il Datore di Lavoro Committente dovrà porre in essere le verifiche di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81 del 2008.

Ciò resta fermo a prescindere dalla natura del rapporto contrattuale che lega i vari soggetti in quanto sebbene l’art. 26 del Testo Unico sulla Sicurezza, faccia riferimento esclusivamente a contratti di appalto o somministrazione, la ratio dello stesso è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovano ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative, nel medesimo luogo di lavoro.

In virtù di quanto sopra, pertanto, si deve trarre la logica conclusione che l’operatività o meno degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81 del 2008 sopra esplicitati non dipende tanto dalla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano fra loro (appalto, somministrazione etc.) ma dalle conseguenze che derivano da tale rapporto e cioè “[...]alla concreta interferenza tra le organizzazioni ad esse facenti capo, che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori[i].


[i] Cass. Pen, Sez. IV, del 17 giugno 2015, n. 44792.
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