In caso di trasporto conto terzi quale autorizzazione deve indicare il trasportatore nel FIR?

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Come noto in materia di trasporto di rifiuti l’obbligo di tenuta di un formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) è sancito all’art. 1931 del D. Lgs. n. 152/2006.

La suddetta disposizione prevede, in particolare, che il formulario sia redatto in 4 (quattro) esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

La mancata o non corretta compilazione della suddetta documentazione è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs. n 152/2006.

Ciò posto, si rileva che, quanto alle specifiche modalità di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, bisogna far riferimento al DM n. 145/19982, nel quale viene normativamente (validato dal Ministero dell’ambiente) predisposto il Modello di formulario da adottare, in combinato disposto con la Circolare esplicativa n. GAB/DEC/812/983.

Ed invero, ad una attenta lettura delle suddette disposizioni, emerge che il modello di formulario, così come approvato dal Ministero, prevede, nella prima sezione, la casella (3)4  destinata al trasportatore.

Ebbene, nello specifico, secondo le indicazioni fornite dalla menzionata normativa l’impresa che effettua il trasporto dei rifiuti dovrà indicare i seguenti dati:

- denominazione o ragione sociale dell’impresa;

- codice fiscale dell’impresa;

- indirizzo dell’impresa;

- numero di iscrizione all’albo delle imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti.

Tale disposizione appare piuttosto chiara nel sancire la necessità di indicare nel formulario la sola iscrizione dell’impresa trasportatrice presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Ciò pare confermato anche dal fatto che la Circolare esplicativa nulla osserva - rectius nulla chiarisce - in merito ai campi della casella (3) così come individuati dal DM.

In altre parole, il formulario di identificazione dei rifiuti costituisce un documento di rilevanza ambientale che, come sopra espresso, ha come obiettivo la completa tracciabilità dei rifiuti. Conseguentemente, quanto al trasportatore, le informazioni che rilevano dal punto di vista normativo ambientale attengono principalmente al sistema di iscrizione previsto dallo specifico Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In conclusione, si ritiene che l’indicazione sul formulario di identificazione dei rifiuti da parte del trasportatore della sola autorizzazione derivante dall’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sia perfettamente in linea con quanto richiesto dal legislatore in materia.


1 Art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del D. Lgs. n. 152/2006.

2 Decreto Ministeriale del 1 aprile 1998 n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2, lettere E) e comma 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22”.

3 Circolare Ministeriale del 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati rispettivamente dal decreto ministeriale 1 aprile 1998 n. 148 e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998 n. 145”.

4 Le altre caselle sono relative a:

- casella (1): Produttore/detentore

- casella (2): Destinatario

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