In materia di oli esausti vigono le regole sul deposito temporaneo?

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Le condizioni affinché sussista il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. bb) del D.lgs. 152/2006, sono le seguenti:

i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

o con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

o quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

o in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Ebbene, in materia di oli esausti, ha senso parlare di deposito temporaneo, esclusivamente nella prospettiva degli oli usati classificati come rifiuti speciali.

Ed invero, con particolare riferimento agli oli usati, occorre rilevare che specifiche indicazioni riguardo alla tenuta del deposito temporaneo sono contenute nell’Allegato C del DM 392/1996 recante “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati”, sulla cui validità ed efficacia, aleggia ancora oggi grande incertezza.

Ciononostante, alla luce dei numerosi richiami che a tale Regolamento il Legislatore ha rivolto, anche in seguito alla sua presunta abrogazione, si ritiene opportuno dare sinteticamente conto delle principali prescrizioni concernenti la gestione dei depositi temporanei in esso contenute.

Ebbene, quanto alle caratteristiche generali dei depositi, l’Allegato C del Reg. 392/1996 prevede che:

a. i depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato, emulsioni oleose, filtri olio usati, devono disporre di un piazzale di ampiezza tale da permettere la agevole manovra degli automezzi utilizzati;

b. tutta l’area del deposito deve essere delimitata da recinzione preferibilmente in muratura con altezza all’esterno del deposito minima di mt 2,50;

c. tutte le aree interne, sia adibite ad attività di travaso che di transito o parcheggio, devono essere pavimentate e drenate.

d. i depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato o emulsioni oleose devono disporre di almeno un serbatoio per lo stoccaggio di prodotto contaminato.

Inoltre, l’Allegato C del Reg. 392/1996 precisa altresì che:

i bacini serbatoi devono essere fissi, in acciaio, pavimentati con accentuata pendenza verso sistema di drenaggio o raccolta collegati alla rete fognante oleosa;

per la pavimentazione deve essere previsto trattamento superficiale con prodotti resistenti agli oli minerali;

eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento, devono essere realizzati in materiale anti-solventi e sulle superfici esterne dei serbatoi (anche di quelli interrati), deve essere previsto idoneo trattamento anticorrosione;

le operazioni di travaso devono essere effettuate in postazioni all’uopo predisposte e debitamente   attrezzate;

i contenitori vuoti adibiti al trasporto di olio usato o di emulsioni oleose devono essere stoccati in area posta sotto tettoia e se stoccati all’aperto, l’area relativa deve essere pavimentata e adeguatamente drenata.

In conclusione, in materia di oli esausti, ha senso parlare di deposito temporaneo, esclusivamente nella prospettiva degli oli usati classificati come rifiuti speciali.

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