In quali casi gli PFU devono essere classificati come rifiuti urbani?

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Ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. 152/2006, i rifiuti possono essere classificati come:

Pericolosi o non pericolosi;

Urbani o speciali.

Per quanto concerne il primo aspetto, l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 contenente l’elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, classifica gli Pneumatici Fuori Uso come rifiuti non pericolosi aventi codice CER 16 01 03.

Quanto invece al secondo aspetto, ovvero quello connesso alla provenienza dei rifiuti, deve ritenersi che gli Pneumatici Fuori Uso debbano essere quasi sempre classificati come rifiuti speciali.

Invero, sia nell’ipotesi in cui essi vengano generati dall’attività di gommisti e autofficine all’interno del mercato del ricambio, sia che essi vengano qualificati come rifiuti dall’autodemolitore nel corso delle operazioni preliminari alla rottamazione del veicolo, essi possono ritenersi esitanti da un’attività di lavorazione artigianale o industriale ex art. 184 c. 3 lett. c) e d) del D.Lgs. 152/2006, ovvero da un’attività commerciale ex art. 184 c. 3 lett. e) D.Lgs. 152/2006.

A tal proposito, si chiarisce infatti che - a differenza di quanto accade per altre attività di manutenzione degli autoveicoli tra cui, ad esempio, il ricambio dell’olio esausto – la sostituzione degli PFU è un’operazione che non può essere svolta artigianalmente nel proprio garage di casa perché richiede un’attrezzatura particolare.

Pertanto, anche nelle ipotesi in cui si provveda all’acquisto di uno pneumatico nuovo presso un rivenditore al dettaglio o un centro commerciale, l’installazione sul veicolo dovrà essere comunque effettuata presso un gommista o un’autofficina attrezzata, la quale provvede dunque a gestire gli pneumatici sostituiti come rifiuti speciali esitanti dalla propria attività.

L’unico caso in cui gli PFU possono essere classificati come urbani riguarda la circostanza in cui essi siano stati abbandonati su strade ed aree pubbliche.

In tale ipotesi, infatti, l’art. 184 c. 2 lett. d) D.Lgs. 152/2006 dispone espressamente che “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua” devono essere qualificati come urbani.

Il soggetto deputato ad occuparsi degli PFU abbandonati sul suolo pubblico è il Comune territorialmente competente.

Pertanto, in tali casi, il soggetto deputato ad occuparsi degli PFU abbandonati sul suolo pubblico è il Comune territorialmente competente, ovvero, se l’area di abbandono non fosse di competenza comunale, ma provinciale o statale, il gestore della medesima.

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