Contenuto
Con il D.P.R. del 13 giugno 2017, n. 1201 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo2, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - si introduce una novità rispetto alla disciplina previgente3 prevedendo una gestione semplificata in ordine alla documentazione da produrre per garantire e verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4 onde gestire le terre e rocce quali sottoprodotti.
Invero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del DPR in luogo della redazione del piano di utilizzo (espressamente richiesto per i cantieri di grandi dimensioni) il produttore, ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni necessarie per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art. 47 DPR 445/2000) che deve essere trasmessa – attraverso il modulo standard a tal fine previsto ed anche solo in via telematica – al Comune del luogo di produzione e all’Agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente, almeno 15 giorni prima dell’inizio dello scavo.
In particolare, nel modulo standard di cui all’Allegato 6 – che costituisce la c.d. dichiarazione di utilizzo (e che, appunto, funge da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000), il produttore dichiara:
i. la quantità delle terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti;
ii. l’eventuale sito di deposito intermedio;
iii. il sito di destinazione;
iv. gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere;
v. i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti siano destinate ad essere utilizzate in un opera che preveda un termine di esecuzione superiore.
Si precisa che qualora vi siano modifiche sostanziali ex art. 15 comma 2 delle condizioni relative alla alle terre e rocce da scavo (ai fini della loro qualifica come sottoprodotti), il produttore è tenuto all’aggiornamento della dichiarazione e alla trasmissione della stessa, anche in via telematica, al comune del luogo di produzione e all’Agenzia per la protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi 15 giorni dall’avvenuta comunicazione, il materiale di scavo può essere utilizzato in conformità alla dichiarazione aggiornata. Si precisa, inoltre, che qualora le modifiche riguardino il sito di destinazione ovvero il diverso utilizzo delle terre da scavo, l’aggiornamento della dichiarazione può essere fatto per un massimo di due volte fatte salve circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
In conclusione, il produttore, ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni necessarie per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti nell’ambito dei cantieri di piccole dimensioni, è tenuto a redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.