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La Tari è la componente dell’imposta unica comunale (IUC), onde finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevista dalla legge di stabilità 2014 (ai sensi dell’art. 1, co. 639 e ss., Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Giusto per chiarire, la Tari è una delle forme di finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani m che in Italia ha una storia complessa e rinvia al conio di svariati acronimi. Si conosce la TARSU1, la Tariffa di igiene ambientale del decreto Ronchi (c.d. TIA1)2, la Tariffa integrata ambientale del Testo Unico Ambientale (c.d. TIA 2), la TARES3, la TARI per l’appunto e, da ultimo, lo sforzo estremo di una tariffazione puntuale, chiamata TARIP.
Venendo all’emergenza epidemiologica da COVID-19, come sappiamo ha causato per molte aziende l’obbligo di temporanea chiusura delle attività e, quindi, una riduzione dei rifiuti prodotti.
Il 5 di maggio ARERA, alla stregua del principio chi inquina paga, ha previsto, allora, uno sconto proporzionale ai giorni di chiusura da COVID – 19 per le attività non domestiche, con la Deliberazione n. 158, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e assimilati alla luce dell’emergenza da COVID-19”.
Si prevedono due ipotesi di sconto. Vi sono le imprese ed i negozi che sono stati costretti alla chiusura perché non rientranti tra le attività autorizzate a restare aperte dalle norme emergenziali emanate dal Governo. Per queste, secondo ARERA, l’Ente locale provvede d’ufficio a individuare i giorni di chiusura e applica uno sconto proporzionale a detti giorni sulla parte variabile della tariffa, quantificato in base ai criteri tecnici puntualmente dettati dalla Deliberazione. Dall’altro, le imprese e i negozi che, pur potendo astrattamente operare, hanno deciso di chiudere. Per questi si rimette ai Comuni la scelta se operare o meno uno sconto e in che misura. Nondimeno in tale secondo caso, il riconoscimento, anche laddove astrattamente previsto dall’Ente territorialmente competente, dovrà essere subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte dell’impresa, che attesti e documenti l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus.
In conclusione in seguito all’emergenza epidemiologica si prevede uno sconto sulla Tari nelle modalità sopra descritte.