In tema di rifiuti, le competenze delle Province possono passare alle Regioni?

Contenuto

La Corte Costituzionale con sentenza del 29 maggio 2019 n. 1291 ha emanato il principio di diritto secondo il quale la disciplina dei rifiuti è ricompresa tra le materie della tutela dell’ambiente cui l’art. 117 Cost.2 riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato che si impone come “limite alla disciplina che le Regioni e le Province dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela dell’ambiente stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino”.

La vicenda trae origine dalla questione di legittimità sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana3, in riferimento all’art. 117, comma 2, lettere p) e s) della Costituzione, di alcuni articoli di due Leggi della Regione Toscana  nella parte in cui attribuiscono alla Regione le competenze già esercitate dalle Province in materia di gestione dei rifiuti, e segnatamente attinenti:

a) al controllo ed alla verifica degli interventi di bonifica, nonché al monitoraggio ad essi conseguenti, di cui agli artt. 197, comma 14, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

b) al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, di cui agli artt. 197, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 152 del 2006;

c) alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate previste dagli artt. 197, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006.

Ed infatti, la Regione, nell’ambito di un riassetto dei poteri, aveva allocato presso di sé tali funzioni in deroga alle previsioni del codice dell’ambiente che le attribuivano alle Province.

Cosi facendo, l’amministrazione avrebbe, infatti, invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, nonché quella in materia di “funzioni fondamentali delle Province”, tali dovendosi intendere tutte le attribuzioni provinciali relative alla protezione dell’ambiente.

Invero la disciplina dei rifiuti attiene alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, che il richiamato disposto costituzionale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Infatti, le Regioni mantengono una competenza legislativa alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, ma la disciplina statale “costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino”.

Il coinvolgimento delle Regioni e delle Province è si previsto dal legislatore, ma in un’ottica cooperativa di integrazione e attuazione della disciplina statale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Tali principi assumono rilevanza fondamentale nell’impianto costituzionale, evidenziando come la cura degli interessi connessi all’ambiente non si limiti alla definizione degli obiettivi di protezione, all’attuazione di politiche ambientali ed alla gestione del territorio, ma giunga all’individuazione di specifiche competenze amministrative, il cui riparto si presta ad essere inquadrato nell’ambito di una necessaria differenziazione dei diversi attori, i cui rispettivi ruoli vanno coordinati nella prospettiva di una maggiore adeguatezza dell’intervento.

Pertanto, anche le disposizioni di natura organizzativa, quant’anche prive di carattere sostanziale, integrano quei “livelli di tutela uniforme” che non ammettono deroga da parte del legislatore regionale.

Esse, proseguono gli ermellini, “fungono da limite alla normativa delle Regioni, le quali devono mantenere la propria legislazione negli ambiti dei vincoli posti dal legislatore statale, e non possono derogare al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, in modo tale da determinarne un affievolimento o una minore efficacia”.

Alla luce di ciò le competenze in materia di rifiuti, già esercitate dalle Province, non possono essere riallocate in capo alla Regione tramite una legge regionale in quanto si travalicherebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” nonché in materia di “funzioni fondamentali delle Province”.


1  Corte Costituzionale, sentenza del 16 aprile 2019, n. 129; depositata il 28 maggio 2019; pubblicata in G.U. il 29 maggio 2019, n. 22.

2 Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo V “Le Regioni, le Province, i Comuni” Art. 117 “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: […] p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; […] s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

3 Legge Regionale Toscana n. 25/1998 e 22/2015.

4 D.lgs. 152/2006, Capo II “Competenze”, art. 197 “competenze delle province”, comma 1.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI