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La legge 27 dicembre 2017, n. 2051 ha introdotto all’interno D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 1522 l’art. 194-bis, rubricato “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI”.
Ratio sottesa all’introduzione di tale norma si fonda sull’esigenza di semplificare la tenuta e la conservazione dei documenti ambientali agevolando l’utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dalle moderne tecnologie. In accoglimento a tale richiesta, il Legislatore ha dunque approvato la norma di cui sopra stabilendo, in particolare e per ciò che in tal sede rileva che “è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell›articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.”
In luogo all’invio cartaceo della quarta copia del FIR al produttore dei rifiuti – così come espressamente previsto dal comma 23 dell’art. 193 del D.lgs. 152/2006 - è possibile dunque procedere a tale invio mediante l’utilizzo della Posta Elettronica Certifica (PEC), liberando dunque il produttore della responsabilità connessa alla gestione dei rifiuti prodotti.
Ciò premesso, tuttavia, data la formulazione particolarmente generica della disposizione in oggetto ci si chiede se il procedimento di invio tramite PEC necessiti di una specifica procedura. Ebbene, in merito occorre specificare che, mediante apposita nota, il Ministero dell’Ambiente, ben 6 mesi prima dell’introduzione della norma sopra descritta, si era espresso sul tema tramite la nota n. 6743 del 15 maggio 2017. In particolare, con tale documento il Ministero approvava la seguente procedura di invio e conservazione della IV copia FIR:
- la IV copia viene acquisita a mezzo scanner ottico in formato PDF/A;
- firmata elettronicamente cosi come richiesto dall’art.3 del D.M 23/01/2014 senza marca temporale;
- inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al produttore del rifiuto;
- archiviata elettronicamente con idoneo software certificato;
- l’originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici aventi caratteristiche di resistenza al fuoco in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore.
Aggiungendo con successiva nota che, ad ogni modo, tale procedimento non si qualificava come modalità esclusiva di invio, ma bensì, come mera modalità alternativa rispetto a quella prevista dal citato articolo 193 del TUA.
Ebbene, con l’emanazione della recente nota n. 1588 del 31 gennaio 2018, tuttavia, lo stesso Ministero dell’Ambiente sembra mutare posizione. Ed invero, nel documento si legge testualmente che “Il comma 1135 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 27.12.2018, ha introdotto l’articolo 194-bis al D.lgs. 152/2006, il cui comma 3, prevede espressamente la possibilità, in alternativa alle procedure previste dall’articolo 193 del citato D.lgs., di adempiere all’obbligo di trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, anche mediante posta elettronica certificata. La norma in oggetto, così come formulata, risulta applicabile senza la necessità di una specifica procedura, fatta salva la possibilità che, nell’ambito di attuazione del nuovo articolo 194-bis comma 1, vengano successivamente definite specifiche modalità operative per gli adempimenti in formato digitale previsti ai fini della tracciabilità dei rifiuti.”.
Alla luce del recente orientamento intrapreso dal Ministero dell’Ambiente mediante la nota n. 1588 del 31 gennaio 2018, la possibilità di invio della IV° copia del FIR mediante PEC non necessita di una specifica procedura di applicazione ma risulta immediatamente applicabile così come genericamente previsto dall’art. 194bis del D.Lgs. 152/2006.