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La questione posta si incentra intorno ai gruppi societari e agli obblighi di bonifiche e messa in sicurezza1 a fronte di trasformazioni societarie.
Qualora si verifichi la cancellazione o la trasformazione della società controllata che in concreto gestiva l’attività all’origine dell’inquinamento, allora il gruppo è responsabile oppure è liberato da ogni responsabilità in relazione agli obblighi di messa in sicurezza e bonifica del sito inquinato?
Il Tar Lombardia in una recentissima sentenza2 nega l’opponibilità della riorganizzazioni societarie infragruppo qualora lo scopo o comunque il risultato conduca a rendere più difficile la tutela di interessi pubblici. Nello specifico si trattava proprio del conseguimento degli obiettivi di messa in sicurezza e di bonifica di aree inquinate.
L’attività delle società controllate, piuttosto, va interpretata in ragione di una logica di gruppo. Le società controllate non sono entità isolate, ma sin buona sostanza vettori delle decisioni imprenditoriali del gruppo e quindi operano come organi del gruppo.
Il Tar afferma che la cancellazione o la trasformazione della società controllata non libera il gruppo (in particolare il capogruppo), anche nell’ipotesi in cui l’attività imprenditoriale inquinante sia stata ormai dismessa con successiva liquidazione della società controllata.
Ne deriva che la società responsabile dell’inquinamento passa, per conferimento o in altra forma, a un diverso gruppo, ma il cedente (cioè il gruppo cedente) rimane obbligato alla messa in sicurezza e alla bonifica.
Si applica in tale contesto l’art. 2560 comma 1 c.c., relativo alla cessione d’azienda e ai debiti relativi all’azienda ceduta, ai sensi del quale “L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”.
E il gruppo acquirente? Si può porre la questione se il gruppo acquirente diventi responsabile in solido per le obbligazioni derivanti dalla gestione aziendale pregressa nell’ipotesi di danno ambientale.
Il Tar nega che il gruppo acquirente diventi una responsabile in solido per le obbligazioni derivanti dalla gestione aziendale pregressa. Tuttavia, le cose cambiano completamente quando la cessione o il conferimento avessero lo scopo di sottrarre all’amministrazione l’autore dell’inquinamento. Allora, in tal caso, si avrebbe piena assunzione di responsabilità.
La norma applicabile non è rintracciata nell’art. 2558 comma 1 c.c.3, ma l’art. 2560 comma 2 c.c., che così recita “Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Secondo il Tar, proprio tale previsione può essere letta in via analogica nel senso che l’acquirente risponde del danno ambientale solo se già accertato in un provvedimento amministrativo divenuto pubblico, oppure se vi era una conoscenza diretta della situazione per effetto di accordi con il cedente.
In conclusione, la cancellazione o la trasformazione della società controllata non libera il gruppo, anche qualora l’attività imprenditoriale inquinante sia stata dismessa con successiva liquidazione della società controllata. Il gruppo acquirente non è responsabile in solido per le obbligazioni derivanti dalla gestione aziendale pregressa nell’ipotesi di danno ambientale, a meno che il danno sia già accertato in un provvedimento amministrativo divenuto pubblico, oppure se vi era una conoscenza diretta della situazione per effetto di accordi con il cedente.