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Il tema della responsabilità del trasportare rispetto alla compilazione del Formulario di Identificazione dei rifiuti, con particolare riferimento al valore della controfirma è un tema che offre sempre opportunità di confronto.
Giova rammentare che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, si è pronunciato sul punto, nel 2003, in occasione delle richieste di chiarimenti pervenute, in particolare sul seguente quesito: “se la controfirma apposta dal trasportatore, sovente un semplice conducente della ditta di trasporto, in calce al formulario di identificazione possa essere di per sé considerata come piena assunzione di responsabilità per la regolarità̀di tutto quanto indicato nel formulario medesimo, sia in ordine alle modalità del trasporto sia in ordine alla rispondenza al vero della descrizione dei rifiuti”.
Il Comitato Nazionale, al fine di chiarire la portata della controfirma del trasportatore, ha preso in considerazione:
• La normativa del Testo Unico Ambientale sul formulario, che distingue la firma del produttore/detentore, da quella del trasportatore, indicandola come “controfirma”, e facendo così emergere un diverso regime di responsabilità. Da un lato la responsabilità piena e totale assunta dal detentore circa le proprie dichiarazioni contenute nel FIR e, dall’altra, quella del trasportatore che non potrà essere piena e totale in quanto lo stesso non dichiara alcunché, limitandosi a controfirmare le dichiarazioni del detentore.
• La circolare dei Ministeri dell’ambiente e dell’industria 4 Agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 che definisce la firma del trasportatore come “la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilità” e dalla quale sarebbe lecito trarre che in capo al trasportatore solo responsabilità generale in materia di trasporto di cose.
Tuttavia, il Comitato Nazionale ha osservato come, vista la tipologia di attività e la particolare professionalità che è richiesta per il trasporto dei rifiuti, la responsabilità del trasportatore dovrebbe essere parametrata sulla base della professionalità che ne richiede l’esercizio stesso e non sulla mera riconoscibilità ictu oculi di un carico difforme rispetto al dichiarato.
Pertanto, chiarisce il Comitato Nazionale “gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità e le obbiettive ragioni di sospetto, che potrebbero consigliare un maggiore approfondimento sulla reale natura del carico o sulle modalità di trasporto, non dovrebbero essere valutate sulla base delle capacità del semplice conducente, ma sulla base della preparazione del Responsabile Tecnico dell’impresa di trasporto cui il conducente deve riferire ogni difformità rispetto al programma ricevuto”.