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Le Ordinanze contingibili e urgenti trovano espressa disciplina nel D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) all’art. 50, ove, tra l’elencazione delle competenze del Sindaco, inter alia, “in caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” viene prevista l’emanazione del provvedimento in esame.
Invero, in materia ambientale, anche il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), all’art. 191, menziona le Ordinanze contingibili e urgenti al fine di consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti, in deroga, vista l’eccezionalità, anche alle disposizioni normative vigenti.
Singolare la situazione in cui dette Ordinanze, ex lege di competenza dell’organo sindacale del Comune, debbano essere adottate in materia ambientale, di competenza Provinciale.
La questione è stata esaminata e risolta dalla giurisprudenza amministrativa. Nel caso concreto, la società ricorrente veniva raggiunta da una Ordinanza sindacale contingibile e urgente al fine dell’esecuzione di misure di prevenzione e messa in sicurezza ai sensi dell’art. 240, D.lgs. 152/2006 in quanto insisteva negli immobili di proprietà della società uno sversamento di sostanze riconducibili a possibili idrocarburi o olii minerali che potrebbe costituire una potenziale fonte di contaminazione.
Dal canto suo, la società ricorrente, contesta la legittimità del provvedimento sindacale per incompetenza sull’adozione dell’Ordinanza da parte del Comune a favore della Provincia, individuata quale ente competente in materia ambientale.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia1 è intervenuto nell’ambito della contestata adozione, da parte del Sindaco, di un provvedimento contingibile e urgente in materia ambientale evidenziando che la competenza della Provincia in subiecta materia può considerarsi come esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari.
Invero, la norma che attribuisce tale potere non fa uno specifico riferimento alle situazioni caratterizzate da indifferibilità e urgenza di provvedere – come, invece, accade ai sensi dell’art. 191, D.lgs. 152/2006, il quale menziona casistiche in cui è espressamente previsto l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti –.2
Pertanto, pur essendo la normativa che ci occupa di carattere speciale, quale l’attività amministrativa dei siti inquinati, si deve, tuttavia, ritenere applicabile la normativa generale, in quanto espressione di un potere atipico e residuale in materia di Ordinanze contingibili e urgenti.3
Alla luce di ciò la competenza ad emettere una Ordinanza contingibile e urgente in materia ambientale spetta al Sindaco in quanto la competenza della Provincia è da considerarsi esclusiva soltanto in relazione ai procedimenti ordinari, visto, altresì, che la norma attributiva del potere non fa alcun specifico riferimento alle situazioni in cui si ravvisi il carattere di indifferibilità e urgenza di provvedere.