La competenza della bonifica di un Sito di Interesse Nazionale è delle Province?

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Il Consiglio di Stato, con sentenza del 1 aprile n. 21951, ha reso un intervento interpretativo e chiarificatore del tutto innovativo sul riparto di competenze tra Stato ed Enti locali in materia di bonifiche di un Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.).

La vicenda trae origine dall’impugnazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di un provvedimento con il quale la Provincia competente individuava una società quale soggetto responsabile della contaminazione di alcune aree industriali incluse all’interno di un Sito di Interesse Nazionale dall’ente provinciale.

In seguito al rigetto del ricorso proposto, la società ricorrente proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato eccependo l’incompetenza della Provincia, ai sensi dell’art. 252 D.lgs. n. 152 del 2006, per quanto concerne i S.I.N. in quanto tutti i poteri afferenti alla bonifica, ivi incluso quello di individuare il soggetto responsabile (art. 244 D.lgs. 152/2006), si radicherebbero in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; di converso, non sarebbe possibile una delega, difettando un’apposita previsione che la consenta.

Invero, l’art. 242 del D.lgs. 152/2006 pone a carico del soggetto responsabile dell’inquinamento, “al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito”, l’adozione delle “misure necessarie di prevenzione” (da comunicare tempestivamente a Comune, Provincia e Regione) e, quindi, lo svolgimento di “un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento”, seguita, a seconda dell’esito dell’indagine, dal “ripristino della zona contaminata” ovvero, in caso contrario, dalla “presentazione di un piano di caratterizzazione”, la cui approvazione compete ad una conferenza di servizi convocata dalla Regione.

Pertanto, il successivo art. 2443 demanda alle Province il potere di, dopo aver svolto una preliminare indagine volta ad identificare il responsabile dell’inquinamento, diffidare quest’ultimo ad adottare le misure previste dal codice dell’ambiente.

Invero, in deroga a tale disciplina generale, l’art. 252  dispone che, nell’ambito dei S.I.N., l’approvazione del piano di caratterizzazione e tutti i conseguenti adempimenti, nonché l’eventuale svolgimento di interventi sostitutivi, siano accentrati presso il Ministero dell’Ambiente.

La ratio sottesa all’art. 2523 è, dunque, finalizzata esclusivamente alla centralizzazione della competenza in ordine allo svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica (ossia, in termini più tecnico-giuridici, al procedimento di bonifica), altrimenti ripartita su scala regionale.

È, quindi, estranea alla ratio di tale disposizione la fase ontologicamente e giuridicamente preliminare alla bonifica (disciplinata, appunto, dall’art. 244, comma 2, TUA), afferente alla pregiudiziale individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento ed alla conseguente diffida “a provvedere ai sensi del Codice ambientale”.

Ed invero la “bonifica” costituisce l’extrema ratio di un percorso amministrativo che ben potrebbe sfociare in misure diverse, meno invasive ma ugualmente efficaci4.

Pertanto, nonostante la specificità di un sito di interesse nazionale, è evidente che ci si trovi di fronte a due fasi ben distinte, l’una di accertamento e di individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento prodromica all’altra successiva fase di svolgimento delle operazioni di bonifica affidate ex lege all’apparato statale.

Dunque l’irrogazione di tali misure, che il Consiglio di Stato ha sintetizzato come ontologicamente e giuridicamente preliminari alla bonifica, appartiene per regola generale (contenuta nell’art. 244 del D.lgs. 152/2006) alla competenza delle province (o delle regioni per i siti di rilevanza regionale).

È, dunque, evidente che la Provincia si è limitata ad individuare il responsabile dell’inquinamento e ad imporgli di attivarsi, presso il Ministero dell’Ambiente competente, per l’approvazione di uno specifico progetto di bonifica.

Alla luce di ciò, permane in capo alla Provincia il potere di adottare le ordinanze di ingiunzione volte all’individuazione e alla diffida del responsabile dell’inquinamento al fine di attivarsi per le operazioni di bonifica anche laddove l’area interessata ricada all’interno della perimetrazione di un Sito di Interesse nazionale.


  1 Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2020, n. 2195.

  2 D.lgs. 152/2006, art. 244 “Ordinanze”.

  3 D.lgs. 15272006, art. 252 “Siti di interesse nazionale”.

  4 D.lgs. 152/2006, art. 242 “Procedure operative e amministrative”, commi 2-3-5-6-7.

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