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Da sempre, il tema relativo all’applicabilità della deroga prevista dall’art. 266 co. 4 del TUA alle attività di raccolta dei toner esausti per stampanti rappresenta uno dei maggiormente dibattuti nel panorama normativo ambientale.
Sono evidenti, infatti, i benefici - per il soggetto utilizzatore del sistema di stampa elettronica - derivanti dall’applicazione della disciplina in esame.
Nello specifico, invero, in virtù dell’applicazione della disposizione in esame – secondo cui “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività” – l’utilizzatore del sistema di stampa elettronica non viene più considerato come produttore dei toner esausti (che rappresentano, appunto, rifiuti) con conseguente esonero, quindi, da tutti gli oneri – gestori e di tracciabilità - incombenti sul produttore dei rifiuti.
Orbene, a far chiarezza sull’applicabilità della deroga in esame alle attività di raccolta dei toner esausti è intervenuto il Ministero dell’Ambiente il quale, infatti, con la nota del 30 giugno 20151 ha precisato che l’art. 266 co. 4 del TUA è applicabile a tali attività a condizione che:
i. vi sia un regolare contratto di manutenzione tra il manutentore ed il soggetto committente;
ii. nel contratto di manutenzione sia previsto che:
- gli interventi di manutenzione siano eseguiti esclusivamente da tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione;
- la gestione dei rifiuti dell’attività di manutenzione (sostituzione di cartucce per stampanti o toner esausti) prodotti nell’ambito dello stesso sia a carico del manutentore;
iii. i rifiuti dell’attività di manutenzione non vengano lasciati in stoccaggio temporaneo (rectius, deposito temporaneo) presso il cliente.
Pertanto, alla luce di quanto precisato dal Ministero deve inevitabilmente rilevarsi l’illegittimità (in ordine all’art. 266 co. 4) delle prassi (solitamente) in uso tra i soggetti manutentori i quali, invero, generalmente stipulano contratti ove il Cliente effettua direttamente la sostituzione del toner esausto con contestuale deposito nell’apposito ecobox fornito dal manutentore stesso (costituendo così, a tutti gli effetti, un deposito temporaneo di rifiuti) e, a sua volta, con cadenza periodica, il manutentore provvede al mero ritiro di tale ecobox.
In sostanza, tali prassi non configurano una legittima applicazione dell’art. 266 co. 4, essendo in realtà necessario – come precisato dal Ministero – che gli interventi di manutenzione (la sostituzione, appunto, dei toner) siano eseguiti direttamente dal manutentore ogniqualvolta il Cliente richieda il suo intervento e senza la costituzione, presso la sede del Cliente stesso, di un deposito temporaneo (che, invero, in forza della citata deroga verrà costituito esclusivamente presso la sede del manutentore).
In conclusione, dunque, la deroga di cui all’art. 266 co. 4 del TUA può essere legittimamente applicata alle attività di raccolta dei toner esausti per stampanti a condizione che: vi sia un regolare contratto di manutenzione tra il manutentore ed il soggetto committente; in tale contratto sia previsto che gli interventi di manutenzione siano eseguiti esclusivamente da tecnici incaricati dall’impresa di manutenzione e che la gestione dei rifiuti dell’attività di manutenzione (sostituzione di cartucce per stampanti o toner esausti) prodotti nell’ambito dello stesso sia a carico del manutentore; i rifiuti dell’attività di manutenzione non vengano lasciati in stoccaggio temporaneo (rectius, deposito temporaneo) presso il cliente.