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In generale, ai sensi dell’art. 190 co. 3 del TUA, i produttori di rifiuti pericolosi – nonché i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 co. 3, lett. c), d) e g) - hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione.
Tale regola subisce tuttavia una deroga al comma 3-bis del medesimo art. 190, il quale dispone che “I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’autorità di controllo e vigilanza”.
Tuttavia, la norma non è chiara nello stabilire se tale deroga è rivolta esclusivamente ai rifiuti prodotti dalla manutenzione della infrastruttura a rete (in cui, ad esempio, sono ricompresi gli impianti di depurazione) ovvero anche ai rifiuti prodotti dai medesimi impianti di depurazione, es. i fanghi (e quindi non prodotti dall’attività di manutenzione).
Ed invero, l’assenza di un’adeguata punteggiatura nella norma citata rende suscettibile la stessa di una doppia interpretazione, come risultante dalla proposta di seguito:
- laddove la stessa venga letta come segue: “I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti, prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato, e degli impianti a queste connessi, possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’autorità di controllo e vigilanza”, potrà essere interpretata nel senso che la deroga circa l’obbligo di conservazione riguardi sia i rifiuti derivanti dalla manutenzione delle infrastrutture a rete che quelli prodotti dagli impianti di depurazione;
- al contrario, qualora le virgole vengano posizionate come di seguito “I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi, possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’autorità di controllo e vigilanza” si dovrà intendere che la predetta deroga riguardi i soli registri della manutenzione della rete comprensiva (la rete) degli impianti di depurazione.
Ebbene, chi scrive, ritiene preferibile la seconda ipotesi.
Ed infatti, come osservato da attenta dottrina1, il significato di tale deroga è in linea con quanto già previsto dall’art. 230 co. 4 del TUA, ai sensi del quale i registri di carico e scarico prodotti dalle attività di manutenzione delle infrastrutture “possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1”, ove tale norma dispone che il luogo produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture a rete, può coincidere:
- con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva;
- con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;
- con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica.
La deroga in esame, pertanto, è solo più specifica di quella di cui all’art. 230 del TUA. Il nuovo comma 3-bis dell’art. 190, infatti, è indirizzato a disciplinare specificatamente il luogo (eventuale) di tenuta dei registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a questo connessi.
In particolare, la novità rispetto all’art. 230, riguarda la nuova terminologia utilizzata per il luogo di tenuta e conservazione dei registri, in quanto nel nuovo comma 3-bis si fa riferimento alle “sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente”.
In conclusione, la deroga prevista dall’art. 190 co. 3 è applicabile esclusivamente ai registri di carico e scarico relativi a rifiuti la cui produzione trae origine dall’attività di manutenzione delle reti relative al SII e alla manutenzione degli impianti a queste connessi e non, altresì, ai registri relativi a rifiuti prodotti dall’attività di gestione degli impianti di depurazione.