Descrizione
Per rispondere al quesito, preme anzitutto chiarire che l’attività di diluizione delle sostanze pericolose è in generale vietata.
Ed infatti, il primo comma dell’art.187 D. Lgs 152/2006 stabilisce, in linea generale, che: “E’ vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose”.
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