La diversità tra il produttore e il soggetto acquirente del FIR è sanzionabile?

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Il Formulario di identificazione dei Rifiuti è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione. Il medesimo è disciplinato dall’articolo 193 del D.Lgs.152/06 ed è obbligatorio (salvo le eccezioni prescritte dal medesimo articolo) per tutti i trasporti di rifiuti effettuati da enti o imprese.

Ai sensi del comma 2, viene stabilito che “Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore”.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si evince che il formulario deve essere redatto dal produttore o detentore del rifiuto da trasportare.

Va, peraltro, osservato che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/2010, alla definitiva entrata in vigore del SISTRI, l’articolo 193 comma 2 sarà così modificato: “Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore […]”.

Scomparirà, pertanto, il riferimento al detentore dei rifiuti, attribuendo la possibilità di firmare il medesimo documento al solo produttore dei rifiuti e non anche al detentore.

L’art. 193 stabilisce, poi, al comma 61 lett. b) che “Relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria”.

È dunque evidente che la norma citata esplicita, tra le altre cose, gli obblighi connessi alla redazione, alla emissione del formulario e alla modalità di numerazione e vidimazione, ma nulla dispone in ordine:

  • al soggetto che deve procedere all’acquisto degli stessi;
  • alla circostanza che debba esserci – o meno - identità tra il soggetto acquirente del FIR e il soggetto che lo redige.

Quanto sopra comporta - a parere di chi scrive - che laddove siano rispettate le regole contenutistiche in ordine alla tracciabilità, previste dall’art. 193 del TUA, la discrasia ipotizzata (e cioè la diversità tra il soggetto acquirente del Fir e il produttore/firmatario del Fir) non sia tale da poter rappresentare un’illegittimità sanzionabile ai sensi della normativa ambientale.

In conclusione, si ritiene che la diversità soggettiva tra il produttore e l’acquirente del FIR, laddove siano osservate le regole contenutistiche previste dall’art. 193 del TUA non sia sanzionabile.


1 Nella versione che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. La versione attuale prevede, tuttavia, la medesima disposizione, disponendo al comma 5 lett. a) che “relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 145”.

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