La gestione dei rifiuti così come quella delle reti fognarie è tra le attività sospese a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19?

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L’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Purtroppo l’evolversi negativo della situazione epidemiologica unito all’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale ha condotto alla gravosa decisione di adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza.

Il dpcm del 22 marzo ha introdotto così ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Ai sensi del nuovo decreto1 sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.

Tra le attività che non si fermano di cui all’Allegato 12 leggiamo:

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua;

Gestione delle reti fognarie;

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali;

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti.

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Per completezza si da conto che il decreto dispone allo stesso art. 1:

il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

che restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;

che sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;

che sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;

che sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

In conclusione, ai sensi del Dpcm del 22 marzo recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, la gestione dei rifiuti così come quella delle reti fognarie sono elencate all’Allegato 1 tra le attività che non sono sospese.


1 Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

2 L’elenco può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

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