La legge europea 2018 recherà modifiche alla disciplina dei RAEE?

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Il ddl recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” - legge europea 2018 - contiene tra l’altro1 disposizioni relative ai RAEE.

Nella Relazione illustrativa al disegno di legge leggiamo che il Governo, nell’adempiere a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, “intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall’Unione europea”.  Obiettivo è ridurre ulteriormente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell’Italia.

In particolare, le previsioni sui RAEE sono finalizzate a garantire la corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò all’esito dell’attività della Commissione europea che ha operato un esame a livello generale in merito alla qualità del recepimento di tale direttiva in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed ha avviato diverse indagini Pilot a fronte di non conformità nelle relative legislazioni nazionali.

In particolare, venendo all’Italia, la Commissione europea ha formulato rilievi sulla non compiuta conformità del nostro decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 rispetto alla direttiva 2012/19/UE, che ha condotto al caso EU-Pilot 8718/16/ENVI di cui si intende, pertanto, evitare una chiusura negativa.

Le previsioni in parola si trovano sotto il Capo VII - Disposizioni in materia ambientale - all’art. 11. Si prevedono una serie di modifiche al d.lgs n. 49 del 2014 di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nello specifico, così come si legge nella nota di lettura2:

  • le informazioni necessarie a verificare il raggiungimento del tasso di raccolta dei RAEE a livello nazionale, comprese le informazioni relative ai centri di raccolta e ai dati inerenti ai RAEE oggetto di raccolta differenziata, saranno trasmesse annualmente e gratuitamente all’ISPRA, quale garante dell’attività di monitoraggio del sistema di gestione dei RAEE (così al comma 1, lettera a)3;
  • si eliminano i casi di rimborso dei contributi ai produttori di AEE non previsti dalla direttiva (così comma 1, lettera b);
  • si predispongono indicazioni circa l’apposizione del marchio di fabbrica e del simbolo rappresentato dal contenitore di spazzatura su ruote barrato (lettera c);
  • si specifica con quale forma il produttore stabilito sul territorio nazionale, che intende vendere le proprie apparecchiature sul territorio di un altro Stato membro, debba designare un proprio rappresentante autorizzato ( lettera d);
  • si correggono i refusi dell’allegato V (lettere e) ed f);
  • si modifica l’allegato VI, elimina un requisito non previsto dal corrispondente allegato della direttiva europea (lettera g);
  • si modifica l’allegato VI, prevedendo che le AEE ad uso professionale usate difettose possano essere rinviate al produttore o ad un terzo che agisca a suo nome, anche nel caso in cui l’analisi possa essere effettuata da terzi che agiscono a nome del produttore. (lettera h).

In conclusione, giungeranno con la legge europea 2018 modifiche al d.lgs n. 49 del 2014, onde assicurare un allineamento alla direttiva 2012/19/UE ed evitare la chiusura negativa del Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI e, quindi,  l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia.


1 Il ddl contiene anche una altra importante modifica in materia ambientale, sempre sotto il Capo VII - Disposizioni in materia ambientale: si riformula la norma introdotta con l’art. 41 della Legge 28 luglio 2016, che, novellando l’art. 185 aveva fatto uscire dai rifiuti urbani gli sfalci e le potature, in modo che questi ultimi ritorneranno nel novero dei rifiuti urbani. Sul punto specifico si veda “Al via la stretta sugli sfalci e le potature, risospinti senza posa nel passato” di G. Ursino in Ambiente Legale Digesta settembre – ottobre 2018.

2 Nota di lettura n. 45 AS 822.

3 La direttiva (art. 7, paragrafo 2), prevede al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui RAEE raccolti separatamente siano trasmesse agli Stati membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati: a) ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento, b) ricevuti presso i distributori, c) oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.

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