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Ai sensi 184-bis del D.Lgs. n. 152/06 è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Si da conto che con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 ottobre 2016 n. 264 sono stati adottati “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, il cui scopo, per l’appunto, è agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto anziché come rifiuto1. Gli strumenti probatori indicati dal decreto sono la documentazione contrattuale e la scheda tecnica. Tuttavia, le modalità di prova indicate nello stesso decreto non vanno in alcun modo intese come esclusive. Non si nega, pertanto, la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa con ogni mezzo di prova e con riferimento a materiali o sostanze diversi da quelli espressamente disciplinati, anche mantenendo i sistemi e le procedure aziendali adottati prima dell’entrata in vigore del Decreto o scegliendone di diversi.
Con nota del 30 maggio 2017, prot. 7619, poi, il Ministero dell’ambiente ha trasmesso la Circolare ministeriale di chiarimento ulteriore sull’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
Nella normativa di base, che è e resta l’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/06, il legislatore ha voluto specificare in modo dettagliato quali siano le condizioni perché un determinato residuo possa qualificarsi come sottoprodotto e che la sussistenza delle condizioni indicate debba essere contestuale, sicché, anche in mancanza di una sola di esse, il residuo rimarrà soggetto alle disposizioni sui rifiuti.
Si tratta di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti e, pertanto, la giurisprudenza in più occasioni ha ribadito che l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione2.
La Cassazione in un ultimo recente arresto3 ne conclude che è del tutto evidente che tale prova non può certo essere fornita mediante mera testimonianza, atteso che l’art. 184-bis D.Lgs.152/06 richiede condizioni specifiche che devono essere adeguatamente documentate anche e soprattutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. Nel caso di specie il semplice riferimento al reimpiego o alla possibilità di un reimpiego da parte del testimone, ancorché accompagnato da specificazioni sollecitate nel corso dell’esame non può ritenersi sufficiente ad assolvere al rigoroso onere probatorio richiesto dalla disciplina di settore.