La presentazione di affidamenti bancari per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria per quali categorie vale?

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Le imprese o gli enti che intendono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come noto, devono dimostrare il possesso di determinati requisiti, ovverosia:

onorabilità;

capacità tecnica;

capacità finanziaria.

In particolare sul requisito di capacità finanziaria vige quanto disposto dall’art. 11 comma 2 del D.M. 120/20141, il quale invero stabilisce che “La capacità finanziaria è dimostrata dai documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa o dell’ente, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., il patrimonio, i bilanci, o da idonei affidamenti bancari.”.

Con specifico riferimento agli affidamenti bancari, detti anche fidi bancari, si specifica che, gli stessi costituiscono dei strumenti di credito che gli istituti bancari, previa apposita analisi della capacità reddituale dei richiedenti ovvero della capacità di rimborso di tali importi, possono concedere ai propri clienti. Questa tipologia di finanziamento, concedibile tanto alle persone fisiche quanto alle aziende, in sostanza, consente al richiedente di possedere uno scoperto oppure del denaro disponibile, che lo stesso dovrà poi restituire una volta riacquisito del capitale.

Ebbene, la previsione di tale strumento come prova delle potenzialità economiche e finanziare dell’impresa o dell’ente che presenta istanza di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, è frutto del nuovo D.M 120/2014, regolatore, per l’appunto, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese che si iscrivono all’Albo. Nella precedente disciplina, infatti, rappresentata nello specifico dall’art. 11 comma 2 del Decreto Ministeriale 406/98, veniva espressamente previsto che “La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell’I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull’attività svolta.”. Tale norma, pertanto, al fine di provare la capacità finanziaria dell’impresa, chiedeva la presentazione di generiche referenze bancarie le quali, mediante apposita nota del Comitato Nazionale, erano state poi oggetto di successiva specificazione secondo cui, le stesse, potevano essere costitute anche da affidamenti bancari rilasciati da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria.

Orbene, mediante l’attuale previsione del nuovo D.M. 120/2014 il Legislatore ha eliminato il generico riferimento alle referenze bancarie prevedendo invece la specifica possibilità di dimostrare il requisito di idoneità finanziaria mediante la presentazione di idonei affidamenti bancari.

Alla luce di tale nuova disposizione, pertanto, mediante apposita delibera del 3 novembre 2016, n. 5 il Comitato nazionale, nel fissare i criteri e requisiti per l’iscrizione nelle categoria 1, 4 e 5 dell’Albo, si è espresso anche sul requisito di capacità finanziaria stabilendo espressamente che per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria possono essere utilizzati, in alternativa ai previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, esclusivamente affidamenti rilasciati da istituti bancari, confermando dunque quanto prescritto dal D.M. 120/2014.

Ebbene, mediante apposita Circolare n. 150 del 26 settembre 2018 il Comitato nazionale ha espressamente esteso tale nuova modalità di dimostrazione della capacità finanziaria anche alle altre categorie di iscrizione concludendo infatti tale circolare statuendo che “solo l’affidamento da istituti bancari deve essere riconosciuto quale idoneo titolo comprovante la capacità finanziaria anche per l’iscrizione nelle categorie 8, 9 e 10.”.Alla luce dell’art. 11, comma 2 del D.M. 120/2014 e della recente Circolare dell’Albo n. 150 del 26 settembre 2018, pertanto, in luogo ai previsti documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, la capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali può essere provata esclusivamente mediante la presentazione di idonei affidamenti rilasciati da istituti bancari.


1 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014 n. 120 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali

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