La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è assoggettabile ad IVA?

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La TIA disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 è definita dal Legislatore solo “tariffa” e non anche “tributo” o “tassa”. La Corte costituzionale1 afferma che la TIA 1 presenta tutte le caratteristiche del tributo e non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, essendo una mera variante della TARSU e, quindi, conservando la qualifica di tributo propria di quest’ultima2.

Sul versante della giurisprudenza di merito le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione avevano ritenuto la competenza del giudice ordinario nelle controversie riguardanti la TIA 1, affermandone natura non tributaria3. L‘orientamento dominante della cassazione, poi, conformandosi alla Corte Costituzionale, propende per  la natura tributaria della TIA 14.

La Corte costituzionale5 nel rilevare le analogie tra TARSU e TIA 1 evidenzia anche il fatto che ambedue i prelievi siano estranei all’ambito di applicazione dell’IVA6.

La quinta sezione della Cassazione, conformandosi a tale pronuncia, costantemente ritiene l’inapplicabilità dell’IVA alla TIA 1, discendente dalla natura tributaria7. Pertanto, sarebbero irrilevanti le prassi amministrative di segno contrario che si riscontrano in alcuni territori, in quanto la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa e non da eventuali prassi distorte8.

In contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, alcune decisioni (ove la questione relativa alla natura giuridica della tariffa di igiene ambientale è pregiudiziale al riconoscimento del privilegio ex c. 3 dell’art. 2752 c.c.9) pur condividendo l’orientamento consolidato che riconosce alla TIA (mera variante delle TARSU) natura tributaria, si afferma che l’assoggettamento ad IVA dell’importo corrisposto per lo smaltimento dei rifiuti non sia stabilito sul presupposto della natura privatistica di tale onere, come dimostrerebbe il fatto che tale previsione normativa è stata introdotta quando era ancora in vigore la TARSU, la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa10. L’assoggettamento ad IVA prescinderebbe dalla natura tributaria11.

Le Sezioni Unite12 riconoscono, poi, la tesi sostenuta dalla sezione V, affermando che la TIA 1 non è assoggettabile ad IVA.  Il fondamento è rintracciato negli elementi autoritativi che costituiscono la TIA (assenza di volontarietà nel rapporto fra gestore ed utente, totale predeterminazione dei costi da parte del  soggetto pubblico) e nell’ assenza del rapporto sinallagmatico a base dell’assoggettamento ad IVA13.

In conclusione, si ricorda che anche di recente la Sezione V della Cassazione ha ripercorso il ragionamento ribadendo che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è assoggettabile ad IVA, in quanto essa ha natura tributaria, mentre l’imposta sul valore aggiunto mira a colpire una qualche capacità contributiva che si manifesta quando si acquisiscono beni o servizi versando un corrispettivo, in linea con la previsione di cui all’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non quando si paga un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente14.


1 Corte costituzionale, n. 238 del 24 luglio 2009.

2 Corte costituzionale, n. 238 del 24 luglio 2009.

3 Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza n. 3274 del 15 febbraio 2006.

4 In tal senso Cassazione Sezioni Unite n. 14903 ordinanza del 21 giugno 2010 e n. 25929 del 2011; Cass., Civ., Sez. V, n. 5831 del 13 aprile 2012; Cass. Civ. Sez. V, n. 3756 del 9 marzo 2012.

5 Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009.

6 Corte cost. n. 238/2009 cit.

7 Cass. Civ. Sez. V, n. 3293 del 2 marzo 2012.

8 Cass. Civ. Sez. V, n. 3756 del 9 marzo 2012. In tal senso anche Sez. V, n. 5831 del 13 aprile 2012.

9 Qualora dovesse ritenersi la natura non tributaria della TIA 1, dovrebbe escludersi il privilegio previsto dall’art.2752 c. 3  c.c., che si applica, invece, ai soli crediti per tributi.

10 Cass. Civ., Sez. I, n. 17994 del 14 agosto 2014.

11 Si menziona la tabella A del D.P.R. n. 633/1972, n. 127 sexiesdecies, introdotto con D.L. n. 557/1993 convertito in legge n.133/1994.  In tal senso Cass. Civ. Sez. I, n. 17788 del 16 ottobre 2012; Cass. Civ. Sez. I, n.  5297 del 5 marzo 2009; Cass.  Civ. n. 5298 del 5 marzo 2009.

12 Cassazione Civile, SS.UU, n. 5078 del 15 marzo 2016.

13 La necessità di un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, ai fini della imponibilità, risulta conforme a Corte giustizia, Sez. III del 20 giugno 2013,  causa C-653/11; Sez. IV del 29 ottobre 2015, causa C- 174/14.

14 Cass. Civ., Sez. V, 02/03/2018 (Ud. 07/02/2018), Sentenza n. 4957.

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