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Ai sensi dell’art. 18 (Variazioni) co. 1 del D.M. del 3 giugno 2014 n. 1201 è previsto che “Le imprese e gli enti sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione all’Albo entro trenta giorni dal suo verificarsi. La sezione regionale o provinciale delibera sulla comunicazione di variazione”.
Il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali - con la deliberazione 25 novembre 2014 prot. n. 7 (Variazioni dell’iscrizione all’Albo) ha stabilito che le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo - relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni - si intendono effettuate anche alla Sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla Sezione regionale stessa nei casi di variazioni dell’iscrizione all’Albo che prevedono il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico.
In proposito si elencavano - a titolo esemplificativo e non esaustivo - fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda.
Ai sensi della deliberazione citata, l’impresa, cui viene trasferita l’iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, deve darne, perciò, comunicazione tramite PEC alla Sezione regionale competente, presentando la dichiarazione secondo l’allegato A della medesima delibera, corredata, ove necessario, dall’appendice alla polizza fideiussoria già prestata, riportante gli estremi della variazione intervenuta.
La Sezione regionale rilascia la ricevuta di cui all’allegato “B”, che deve accompagnare il provvedimento d’iscrizione in corso di validità. In difetto, l’attività non può essere proseguita.
Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Sezione regionale conclude l’istruttoria e delibera sull’accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all’impresa. Il termine può essere interrotto per non più di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della comunicazione non sia completa e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla Sezione regionale gli elementi e la documentazione richiesti.
Successivamente, con la circolare del 27 maggio 2016 prot. n. 536 il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha specificato il contenuto della precedente circolare del 2014 chiarendo, in particolare, se tra i suddetti casi (fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda) possa essere annoverato anche l’affitto di azienda o di ramo di azienda.
Ebbene, nella circolare si espone che “Il Comitato nazionale ritiene che possa essere considerata come variazione dell’iscrizione il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico mediante affitto di azienda o di ramo di azienda a condizione che tali titoli abbiano una durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione all’Albo dell’impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, avere una durata almeno pari al residuo periodo di validità dell’iscrizione”.
In conclusione, alla luce del chiarimento fornito dal Comitato nazionale dell’Albo, il trasferimento dell’iscrizione ad altro soggetto giuridico mediante affitto di azienda o di ramo di azienda rientra tra i casi di variazione dell’iscrizione, a condizione che tali titoli abbiano una durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia dell’iscrizione all’Albo dell’impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, una durata almeno pari al residuo periodo di validità dell’iscrizione.