L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende comporta il rilascio dell’informazione interdittiva antimafia?

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Per rispondere al quesito posto occorre preliminarmente valutare la natura del provvedimento di amministrazione giudiziaria nel codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011).

In primo luogo occorre precisare che ai sensi dell’art. 34 del Decreto 159, l’amministrazione giudiziaria, come anche il controllo giudiziario, a differenza delle altre misure di prevenzione patrimoniali (c.d. ablative) non impedisce all’azienda di proseguire la propria attività commerciale, consentendo all’ente di continuare ad operare pur restando assoggettato alla supervisione di un Collegio di amministratori giudiziari.

L’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 del D.Lgs. 159 del 2011 (modificato di recente dalla L. 161 del 2017) comporta quindi una forte ingerenza dello Stato all’interno di un’azienda, intervento legittimato da indizi di contaminazione da parte delle organizzazioni mafiose.

La presenza di un “controllore” all’interno dell’ente può comportare considerazioni diametralmente opposte come dimostra la stessa giurisprudenza che:

- con un primo orientamento individua la connotazione positiva1 della presenza dell’amministratore giudiziario in azienda in quanto lo stesso interrompe ogni eventuale influenza esterna da parte di associazioni mafiose garantendone quindi la legalità dell’operato;

- con un secondo orientamento, diametralmente opposto, manifesta la connotazione negativa2 dell’applicazione dell’amministrazione giudiziaria, in quanto, tale misura di prevenzione anticipa la tutela che sarebbe resa solo all’esito degli accertamenti svolti in sede di rilascio dell’informativa antimafia.

Quanto al secondo orientamento, con riguardo al rapporto esistente tra la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria e il rilascio dell’informazione antimafia occorre compiere un’ulteriore precisazione.

Ed invero, ai sensi dell’art. 34-bis comma 73 del D.Lgs. 159/11 è previsto quale ulteriore effetto connesso all’applicazione dell’amministrazione giudiziaria quello di sospendere l’applicazione dell’art. 94 (Effetti delle informazioni del prefetto) del medesimo decreto che dispone l’emissione dell’informazione antimafia interdittiva in presenza di particolari condizioni.

Nello specifico, l’art. 94 del codice antimafia prevede, al suo comma 1, che “Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 ed all’articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

Dalla lettura della norma in commento si evince che tra gli elementi idonei ad accertare la presenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa rientrano proprio le misure di prevenzione purtuttavia l’art. 34-bis comma 7 preveda che l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario dell’ente (misure di prevenzione patrimoniali) comportano la sospensione del procedimento di rilascio dell’informazione antimafia e non l’emissione dell’informazione antimafia interdittiva.

Dalla lettura sistematica dell’art. 94 unitamente all’art. 34-bis comma 7 del codice antimafia si può concludere che le misure di prevenzione comportano il rilascio dell’informazione antimafia interdittiva fatta eccezione per l’amministrazione giudiziaria e per il controllo giudiziario la cui applicazione sospende il processo di accertamento Prefettizio per il rilascio dell’informazione antimafia per la loro intera durata.


1 Cass. Pen. S.U. n. 46898 del 26 settembre 2019 e decreto Tribunale di Roma sezione Misure di prevenzione del 8 ottobre 2019, con cui il Tribunale ha reso noto che le iniziative realizzate in costanza dell’amministrazione giudiziaria “… hanno consentito il superamento delle situazioni che hanno portato all’applicazione della misura e allo stesso tempo permettono di ridurre il rischio pro futuro di colpevoli agevolazioni nei confronti di soggetti che perseguono finalità illecite. …”.

2 Cfr. CdS n. 3268 del 31 maggio 2018 e TAR Campania (Napoli) n. 6423 del 2 novembre 2018.

3 Art. 34-bis comma 7 D.Lgs. 159/2011: “Il provvedimento che dispone l’amministrazione giudiziaria prevista dall’articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all’articolo 94”.

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