L’art. 266 co. 4 del TUA è applicabile all’attività di pulizia domestica svolta da ditte di pulizia presso le abitazioni dei propri clienti?

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Ad avviso dello scrivente, seppur ad una prima disamina sembrerebbe di doversi escludere l’applicabilità di tale (favorevole) regime ai servizi di pulizia domestica eseguiti da ditte di pulizia presso le abitazioni dei propri clienti (in quanto attività ontologicamente distinte rispetto all’attività manutentiva) a ben vedere molteplici ragioni – oltre che, soprattutto, la ratio alla base della disposizione in esame - inducono a ritenere l’art. 266 co. 4 del TUA concretamente applicabile all’attività di pulizia domestica in parola.

In primo luogo, infatti, è la stessa ratio dell’art. 266 co. 4 del TUA a determinarne l’applicabilità all’attività di pulizia domestica.

Invero, se si ritiene che la disciplina di favore dettata dall’art. 266 co. 4 del TUA – che, appunto, deroga alle rigida disciplina ordinaria relativa agli adempimenti formali sulla gestione dei rifiuti – è stata prevista per quelle attività manutentive svolte prevalentemente da piccoli artigiani che producono modeste quantità di rifiuti, non vi è alcuna ragione per non ritenerla applicabile in via analogica anche ad altre attività – quale quella di pulizia domestica – che producono, analogamente, esigui quantitativi di rifiuti.

In altri termini, se il legislatore ha sancito una tolleranza giuridica per quelle attività che producono quantitativi minimi di rifiuti, non vi è ragione per distinguere le ipotesi in cui tali rifiuti derivino da attività di manutenzione rispetto a quelle in cui i rifiuti derivino da attività di pulizia domestica.

Diversamene ragionando, infatti, vi sarebbe un evidente contrasto con la ratio di tale disposizione.

In secondo luogo, ad avviso dello scrivente l’attività di pulizia domestica può essere considerata quale attività di manutenzione in senso lato.

In altre parole, l’attività in esame – in quanto pulizia manutentiva – può essere intesa come una species del genus delle attività di manutenzione.

In particolare, infatti, la pulizia manutentiva è in ogni caso sostanzialmente preordinata a mantenere in buono stato (o, comunque, in uno stato accettabile e dignitoso) un determinato bene – in tal modo identificandosi quale attività manutentiva in senso lato. Pertanto, l’attività di pulizia domestica può essere considerata quale attività di manutenzione attraverso un semplice sforzo ermeneutico.

Per tali ragioni, quindi, si ritiene che l’attività di pulizia domestica deve essere assimilata all’attività di manutenzione.

Ovviamente, si precisa che le attività di pulizia domestica possono godere del regime previsto dall’art. 266 co. 4 del TUA a condizione che da tali attività esiti un quantitativo di rifiuti tale da poter essere esaurito con un carico ed una “movimentazione” unica, attraverso automezzi proporzionati a tali trascurabili produzioni (circostanza praticamente scontata per tale attività)1.

In conclusione, l’art. 266 co. 4 del TUA è legittimamente applicabile all’attività di pulizia domestica svolta da ditte di pulizia presso le abitazioni dei propri clienti.


1 Sull’argomento, vedi D.CARISSIMI, “La pulizia manutentiva può essere ricompresa tra le attività di cui all’art. 266 co. 4 del TUA? Profili applicativi e punti critici” in Ambiente Legale Digesta, Anno 2, n. 4.

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