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Al fine di dare risposta al quesito posto deve preliminarmente evidenziarsi che il trasporto transfrontaliero di rifiuti contenuti della lista verde è soggetto alla peculiare procedura di informazione (cd. procedura semplificata)2 di cui all’art. 18 del Regolamento – evidentemente meno gravosa della procedura di notifica ed autorizzazione preventive scritte ex artt. 4 e ss.
Ciò posto, per determinare se la disposizione in esame sia concretamente applicabile alle spedizioni transfrontaliere in procedura semplificata, si deve individuare quali siano i soggetti che “non si accordano in merito alla classificazione dei materiali”.
Ed, invero, il co. 1 dell’art. 28 cit. richiama espressamente le “competenti autorità di spedizione e destinazione” le quali, nei procedimenti caratterizzati dalla notifica ed autorizzazione preventiva scritta, ai sensi dell’art. 3 co. 1 svolgono le importanti attività regolate dal Titolo II, Capo I del Regolamento cit.
Tali autorità, tuttavia, non compaiono nella procedura semplificata (che, come visto, si applica al trasporto transfrontaliero di rifiuti contenuti della lista verde), la quale interessa le sole parti contraenti sottoposte, tra le altre cose, agli obblighi di informazione e di stipula del contratto, di cui all’art. 3 co. 2 del Regolamento.
Sembrerebbe, dunque, che tale disposizione non sia applicabile al trasporto transfrontaliero di rifiuti contenuti della lista verde.
Tuttavia, a ben vedere, tale omessa ed esplicita previsione non significa né comporta - come sostenuto da autorevole dottrina3 - che l’art. 28 co. 1 non sia applicabile anche alla cd. procedura semplificata.
Ed, invero, a sostegno della concreta applicabilità della disposizione citata alla procedura semplificata soccorrono:
a) la collocazione e il contenuto della disposizione, collocata all’interno del Titolo II, in un apposito Capo 5, che attiene alle “Disposizioni amministrative generali” (sulla forma delle comunicazioni, sulla lingua da usare, sulle spese amministrative, ecc.) dirette e comprensive della spedizione di tutte le tipologie di rifiuti, compresi quelli della lista verde destinati al recupero;
b) la ratio della disposizione (suggerita dalla necessità di monitorare e controllare le fasi di spedizione sino all’arrivo) che è quella di “[…]trattare detti materiali come rifiuti, salvo il diritto del paese di destinazione di trattarli, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale”;
c) il fatto che il “disaccordo delle autorità competenti” scaturisce e si risolve nel contrasto (o diversità) della normativa (primaria e/o attuativa) da applicare in merito alla classificazione/qualificazione dei rifiuti, all’interno degli ordinamenti dello Stato di spedizione e di quello di destinazione.
È evidente, infatti, che non vi sono ragionevoli motivi per non applicare la disposizione in commento anche al trasporto transfrontaliero di rifiuti contenuti della lista verde soggetti alla cd. procedura semplificata.
In conclusione, l’art. 28 del Regolamento Ue 1013/2006 deve essere ritenuto applicabile anche al trasporto transfrontaliero di rifiuti contenuti della lista verde.