L’autorizzazione paesaggistica può sostituire l’autorizzazione allo scarico?

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Un’azienda – in possesso di un’autorizzazione paesaggistica - si interroga se tale titolo può sostituire gli altri atti autorizzativi richiesti  dalla legge, in particolare se può sostituire l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue.

Nello specifico, si tratta di un’autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi dell’accordo stipulato tra il Ministero dei beni culturali (MIBAC) e la Regione Campania in data 27 aprile 2009, ai sensi dell’art. 3  del DPCM 12 dicembre 2005. Semplificata perché, in virtù di detto accordo, vengono snelliti i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica, che deve corredare la domanda di autorizzazione (paesaggistica).

Tale semplificazione burocratica, non impatta tuttavia sui principi generali della materia, così come cristallizzati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42) che vedono l’autorizzazione paesaggistica:

i. preordinata alla sola verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato;

ii. come atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento.

Con ciò a dire che l’autorizzazione paesaggistica non sostituisce gli altri atti autorizzativi (la norma parla in particolare dei titoli edilizi, ma si ritiene estensibile quanto alla ratio anche agli altri titoli),  laddove questi ultimi risultino necessari ai sensi di legge.

In senso analogo, è stato sostenuto che: “il regime vincolistico [di cui al D. Lgs 42/2004] non riguardi esclusivamente le modifiche edilizie in senso stretto o comunque di modifica territoriale disciplinate entro la normativa di cui al TU 380/2001, ma potrebbe riguardare anche attività del tutto esenti da tale campo.

Le autorizzazioni allo scarico per gli insediamenti industriali ubicati in aree protette incidono direttamente sul territorio anche in ordine agli aspetti vincolistici in senso paesaggistico-ambientale e dunque sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica al pari delle attivita urbanistico edilizie”1.

In altre parole, le autorizzazioni allo scarico sono atti diversi e distinti dall’autorizzazione paesaggistica, che invece si pone quale atto presupposto laddove l’intervento afferente allo scarico incida direttamente su zone vincolate.

Analogamente, la giurisprudenza ha sostenuto che: “In tema di tutela delle acque dall’inquinamento l’autorizzazione allo scarico di acque reflue all’interno delle aree protette emessa in assenza del nulla osta dell’autorita preposta alla tutela, o di quella a cio delegata, è illegittima […]”2.

In definitiva, applicando tali concetti al caso di specie, la sussistenza di un’autorizzazione paesaggistica (anche nella forma semplificata), non risolve l’eventuale gap autorizzativo allo scarico, in quanto legittima unicamente l’intervento nell’area sottoposta a vincolo. Intervento che, andando ad incidere direttamente sullo stato dei luoghi, inevitabilmente necessita di un nulla osta preventivo, nella forma dell’autorizzazione paesaggistica.

L’azienda dovrà dunque adoperarsi per richiedere contestualmente l’autorizzazione allo scarico, secondo i principi e i procedimenti previsti dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006).


1 M. Santoloci, V. Stefutti, “E’ legittimo il rilascio di permesso di costruire che condiziona l’inizio dei lavori al rilascio di autorizzazione ambientale?”, in www.dirittoambiente.net

2 Cass. pen. Sez. III, 21 maggio 2002, n. 26264.

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