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L’art. 208 TUA disciplina l’autorizzazione unica necessaria al fine di conseguire titolo abilitativo all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti.
L’autorizzazione unica può essere sostituita da A.I.A., per talune tipologie di impianti. La sostituzione è disposta dal comma 2 dell’articolo in commento per le istallazioni di cui all’art. 6, comma 13 TUA.
L’art 208 detta un apposito iter procedimentale funzionale al conseguimento del titolo unico. In particolare il comma 6 prevede che: “Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di origini regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indefettibilità dei lavori.”
Nell’ambito della normativa urbanistica, lo strumento di pianificazione territoriale di primario rilievo è storicamente il piano regolatore comunale, volto a disciplinare lo sviluppo urbanistico del territorio comunale con particolare riferimento al profilo dell’edificazione. Purtuttavia nel tempo, oltre a tale forma di pianificazione, sono andati emergendo tutta una serie di strumenti di progettazione territoriale e settoriale - tra cui anche strumenti paesaggistici ed ambientali.
In tale quadro non è quindi improbabile che, ai fini della realizzazione di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, sia necessario conseguire una variante non solo del PRG ma anche di altri strumenti di pianificazione. Pertanto, si pone il problema di stabilirete se il legislatore, nella normativa in commento, laddove parla di “strumento urbanistico” intenda riferirsi esclusivamente al PRG ovvero la nozione vada interpretata in senso ampio.
Secondo taluna giurisprudenza1 di primo grado occorrerebbe dare un’interpretazione ampia del concetto di strumento urbanistico, idonea a ricomprendere tra gli strumenti per i quali l’approvazione dell’Autorizzazione Unica costituisce variante, non solo la pianificazione urbanistica comunale ma tutti gli strumenti di pianificazione generalmente intesi.
Purtuttavia, sul punto è intervenuto il Consiglio di Stato con la Sentenza, Sez. V, dell’11 dicembre 2015, n. 56592 che si è espresso in senso diametralmente opposto. Ed infatti il Consesso ha sottolineato, in alcuni passaggi fondamentali della citata pronuncia che: “La tesi propugnata in primo grado dalla società originaria ricorrente, e fatta propria dall’impugnata sentenza, non è suscettibile di favorevole esame alla stregua delle seguenti considerazioni:
a) in primo luogo vi si oppone il chiaro tenore letterale della normativa di riferimento; invero:
I) il comma 6 dell’art. 208 fa esplicito richiamo allo “strumento urbanistico” declinato oltre tutto al singolare, il che rafforza ulteriormente l’idea che la disposizione si riferisce alla compromissione del solo potere urbanistico rilevante per il singolo comune nel cui territorio si vuole installare l’infrastruttura; […]
III) deve evidenziarsi, inoltre, come la ricostruzione del significato delle norme che richiamano istituti e concetti (che hanno un preciso significato nella branca giuridica di riferimento) deve essere effettuata secondo il significato tecnico proprio del linguaggio di settore cui deve presumersi che il legislatore abbia fatto riferimento; tale circostanza esclude che l’approvazione del progetto di impianto costituisca variante a strumenti pianificatori diversi da quelli urbanistici; […]”.
Emerge da quanto illustrato che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato l’art. 208, comma 6, introduce una disposizione eccezionale e derogatoria che, in armonia con quanto sancito dall’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile deve essere oggetto di un’esegesi rigorosa e per l’effetto non si potrà ritenere che l’approvazione dell’autorizzazione unica funga da variante per piani territoriali e settoriali diversi dal piano regolatore comunale.