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L’allegato alla Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue all’art. 2, con poca precisione, espone la procedura per la classificazione di un rifiuto come pericoloso, che così recita nella traduzione italiana: “Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: l’iscrizione di una voce nell’elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a “sostanze pericolose”, è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 “infettivo” deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri…”.
Ma quale sarebbe il criterio delle analisi?
Nelle linee guida del 201 Guidance Document on the classification and assessment of waste dell’ 8 giugno 2015), al capitolo 3 che si interessa di Procedures for the classification of waste e che in relazione alle voci a specchio si trovava già un chiarimento a riguardo, ad esempio leggendo: ““have knowledge of which substances are contained in the waste and how they are chemically classified”1.
Oppure quando si prevede la presunzione di pericolosità come esxtrema ratio, qualora non si possa pervenire a tale conoscenza: “Finally, if the composition of the waste is unclear and if there is no possibility for further clarification in line with the steps outlined in the next chapters, the waste is to be classified as hazardous”2.
La Commissione europea ha diffuso in seguito gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti del 9 aprile 2018, ove al capitolo 3.2 si dice “ Coloro che classificano i rifiuti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevoli per determinare la composizione e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti prima di raggiungere questo punto.
Infine, se le informazioni raccolte sulla composizione dei rifiuti (tenendo conto di tutte le opzioni di cui sopra) non consentono di trarre conclusioni o valutare le caratteristiche di pericolo presentate dai rifiuti, né mediante calcolo, né mediante l’esecuzione di prove sui rifiuti in linea con la seguente fase 4, l’operatore prende in considerazione la possibilità di classificare i rifiuti come pericolosi (se necessario previa consultazione con l’autorità competente)”.
Pertanto, si promuove la certezza ragionevole, rimettendo i casi nei quali è impossibile valutare le caratteristiche di pericolo alla presunzione di pericolosità.
Una sentenza della Corte di giustizia, infine, risolve la questione interpretando nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codici speculari, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi, onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento n. 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.