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Il bene ambiente viene tipicamente ricondotto nell’ambito dei c.d. interessi diffusi. Per interesse diffuso s’intende l’interesse a conseguire o mantenere un bene della vita facente capo ad una collettività indifferenziata.
Gli interessi diffusi sono tipicamente interessi seriali, comuni ad un gruppo di persone complessivamente intese, non facilmente tutelabili in un sistema giurisdizionale di natura individuale e personale come quello amministrativo.
La giurisprudenza ha avviato un processo di c.d. soggettivizzazione degli interessi diffusi, i quali sono vantabili in sede giurisdizionale nella misura in cui a farlo sia un ente esponenziale, rappresentativo di una categoria omogenea di soggetti, stabilmente organizzata e individuabile.
Più nello specifico, le condizioni in base a cui una associazione ambientalista può essere considerata un ente esponenziale e, per l’effetto, essere legittimata ad agire in giudizio sono sintetizzate dalla storica Sentenza n. 1830 del 23 aprile 2007 del Consiglio di Stato ove il Consesso ha puntualizzato che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell’ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché queste:
a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale;
b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità;
c) abbiano un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.
Posto quanto sopra, occorre tuttavia valutare se anche un provvedimento di contenuto urbanistico, quale un atto di pianificazione piuttosto che un permesso a costruire, possano essere considerati provvedimenti idonei a ledere l’ambiente e per l’effetto possano essere impugnati da un’associazione ambientalista.
In merito occorre rilevare come, secondo la giurisprudenza più recente, le associazioni ambientaliste sono legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto, ma anche per quelli ambientali in senso lato, comprendenti la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale, naturale e dei centri storici “intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri” (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sentenza n. 811/2012).
Ebbene, gli atti che costituiscono esercizio di attività urbanistica, se sono idonei a ledere il bene ambiente, possono essere impugnati da parte di enti esponenziali di interessi ambientali, poiché tali atti vanno considerati latamente rientranti nella materia “ambiente”, attesa l’ormai pacifica compenetrazione delle problematiche ambientali in quelle urbanistiche1. Ed infatti è proprio in ragione dell’estensione della materia ambientale che va perimetrata la legittimazione delle associazioni ambientaliste.
Si richiama sul punto quanto sancito di recente dalla sentenza TAR Campania, Sez. VII, del 3 maggio 2018, n. 2965 in cui il Tar ha avuto modo di pronunciare il seguente principio di diritto. “Gli atti che costituiscono esercizio di pianificazione urbanistica, la localizzazione di opere pubbliche, gli atti autorizzatori di interventi edilizi, nella misura in cui possono comportare danno per l’ambiente ben possono essere oggetto di impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, in quanto atti latamente rientranti nella materia “ambiente”, in relazione alla quale si definisce (e perimetra) la legittimazione delle predette associazioni, attesa l’ormai pacifica compenetrazione delle problematiche ambientali in quelle urbanistiche”.
Alla luce di quanto esposto è ben possibile per le associazioni ambientaliste, che presentino i requisiti dei c.d. enti esponenziali, impugnare provvedimenti autorizzatori di interventi edilizi – quale il permesso di costruire - laddove lesivi dell’ambiente. Ciò in ragione della compenetrazione che sussiste tra ambiente e disciplina urbanistica, che ha portato la giurisprudenza a parlare degli atti urbanistici come atti lato senso ambientali, evidentemente idonei ad incidere sul bene ambiente.