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Le Sezioni Unite della Cassazione Civile con sentenza del 31 luglio 2017, n. 18976 si pronunciano in ordine alla competenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad un ricorso contro le prescrizioni della pubblica amministrazione in ambito di autorizzazione agli scarichi industriali.
Le Sezioni Unite ricordano che la giurisprudenza ha ritenuto che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche dall’art. 143, comma 1, lett. a)1, del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, con riferimento ai “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche”, sussiste solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza.
La giurisdizione del TSAP è contrapposta a quella del Tribunale regionale delle acque, organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria, cui sono attribuite le controversie in cui si discute in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato, ricorrente per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche.
In particolare, la giurisprudenza ha affermato che non sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque in ordine all’impugnazione di un’ordinanza comunale con la quale venga disposto il divieto di utilizzazione come discarica di un’area di proprietà del demanio idrico poiché si tratta di un provvedimento rivolto esclusivamente a scongiurare il danno ambientale e così ricorre la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo riguardo ai provvedimenti aventi un’incidenza strumentale e indiretta, e cioè ai provvedimenti che neghino, per ragioni diverse da quelle di tutela ambientale, lo scarico di acque, originariamente pubbliche, nella rete fognaria, che non rappresenti l’unica possibilità di scarico, presentando gli stessi un collegamento solo indiretto ed occasionale con la concessione2.
In conclusione, si afferma la giurisdizione del Tribunale superiore solo quando i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche. In tutti gli altri casi è competente il giudice amministrativo.