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Quanto all’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 si può decisamente affermare che il contenimento del virus passa anche attraverso una corretta gestione dei rifiuti prodotti.
Ed invero, sul punto diverse Regioni hanno emanato ordinanze ai sensi dell’art. 191 del TUA1 nelle quali hanno disposto – anche alla luce degli interventi dell’ISS2 e dell’ISPRA3 – specifiche norme per la gestione dei rifiuti urbani, in particolare quanto al conferimento e allo smaltimento degli stessi.
Ebbene, le suddette disposizioni disciplinano anche in relazione al deposito temporaneo, fissando deroghe alla normativa generale del TUA.
Così, ad esempio:
- Lombardia - Decreto n. 520 del 1° aprile 2020: “Sono concesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai soggetti che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo le seguenti deroghe automatiche a quanto previsto dall’art 183, c. 1 lett. bb) D.Lgs. 152/2006:
• i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
• devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi”.
- Marche - Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020: “La Regione stabilisce che sono le Province territorialmente interessate a adottare, ove lo ritengano necessario, ordinanze contingibili e urgenti, volte a consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, c. 1, lett. bb), punto 2 e a dilatare la durata temporale massima del deposito sino a 18 mesi”.
Ciò rientra nei poteri conferiti ai sensi dell’art. 191 del TUA alle autorità competenti. Nello specifico il menzionato articolo sancisce che “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti”.
In generale, il potere di ordinanza così descritto consente all’amministrazione di far fronte ad emergenze nelle quali non è possibile intervenire mediante provvedimenti tipici secondo le procedure ordinarie previste dalla legge.
In conclusione, dunque, è possibile affermare che le ordinanze emergenziali di cui all’art. 191 del TUA emesse dalle Regioni hanno la piena forza normativa di derogare alla disciplina generale in materia di rifiuti, in particolare quanto al deposito temporaneo, prevista dal TUA in quanto trovano piena forza nel dato normativo di rango primario (art. 191 del TUA).