Contenuto
L’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani viene inquadrato nell’art. 2021 del d.lgs n. 152/06 - Affidamento del servizio e nel decreto del 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, art. 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)2.
Volendo discorrere dell’ente pubblico che concede il servizio e dell’ipotesi che quest’ultimo possa avere la qualifica di intermediario di rifiuti, si ricorda che, ai sensi dell’art. 183, let. l), del d.lgs. n. 152/2006, l’intermediario è “… qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti…”.
La questione è stata affrontata dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche3, in ordine alla lamentata violazione degli artt. 183 e 212 del d.lgs n. 152/06 in quanto l’ATA assumerebbe di fatto la qualifica di intermediario di rifiuti, pur non essendo un’impresa e pur non essendo iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori di Rifiuti per tale attività4.
Il tribunale amministrativo ha considerato del tutto infondato il motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 183, let. l), e 212, argomentando che l’ente pubblico titolare del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non può assumere in radice la qualifica di intermediario di rifiuti, visto che, ai sensi dell’art. 202 è tenuto ad affidare a soggetti privati la gestione del servizio.
Il Tribunale osserva che l’ente concedente, nel momento in cui affida la gestione ad un operatore privato, non acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti, ma non per questo assume la qualifica di intermediario di rifiuti. L’art. 212, comma 5, del T.U.A. prevede l’iscrizione all’Albo solo per le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici e stabilisce che l’iscrizione è valida solo per i servizi di gestione (diretta) dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito territoriale di riferimento.
L’individuazione della qualifica di intermediario di rifiuti è volta ad evitare che l’operatore realmente responsabile della gestione dei rifiuti possa sottrarsi ai conseguenti oneri (la cui inosservanza, come è noto, ha rilevanza anche penale), mediante l’affidamento delle fasi operative ad altri operatori e la conservazione dei soli compiti di gestione amministrativo-finanziaria. Il tribunale rileva che in tal senso è rilevante l’inciso della norma di cui all’art. 183 ai sensi del quale si dice “…compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti…”)5.
In conclusione, l’ente pubblico titolare del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non può assumere la qualifica di intermediario di rifiuti.