L’ente pubblico che concede il servizio di gestione dei rifiuti può avere la qualifica di intermediario di rifiuti?

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L’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani viene inquadrato nell’art. 2021 del d.lgs n. 152/06 - Affidamento del servizio e nel decreto del 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, art. 25 (Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)2.

Volendo discorrere dell’ente pubblico che concede il servizio e dell’ipotesi che quest’ultimo possa avere la qualifica di intermediario di rifiuti, si ricorda che, ai sensi dell’art. 183, let. l), del d.lgs. n. 152/2006, l’intermediario è “… qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti…”.

La questione è stata affrontata dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche3, in ordine alla lamentata violazione degli artt. 183 e 212 del d.lgs n. 152/06 in quanto l’ATA assumerebbe di fatto la qualifica di intermediario di rifiuti, pur non essendo un’impresa e pur non essendo iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori di Rifiuti per tale attività4.

Il tribunale amministrativo ha considerato del tutto infondato il motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 183, let. l), e 212, argomentando che l’ente pubblico titolare del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non può assumere in radice la qualifica di intermediario di rifiuti, visto che, ai sensi dell’art. 202 è tenuto ad affidare a soggetti privati la gestione del servizio.

Il Tribunale osserva che l’ente concedente, nel momento in cui affida la gestione ad un operatore privato, non acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti, ma non per questo assume la qualifica di intermediario di rifiuti. L’art. 212, comma 5, del T.U.A. prevede l’iscrizione all’Albo solo per le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici e stabilisce che l’iscrizione è valida solo per i servizi di gestione (diretta) dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito territoriale di riferimento.

L’individuazione della qualifica di intermediario di rifiuti è volta ad evitare che l’operatore realmente responsabile della gestione dei rifiuti possa sottrarsi ai conseguenti oneri (la cui inosservanza, come è noto, ha rilevanza anche penale), mediante l’affidamento delle fasi operative ad altri operatori e la conservazione dei soli compiti di gestione amministrativo-finanziaria. Il tribunale rileva che in tal senso è rilevante l’inciso della norma di cui all’art. 183 ai sensi del quale si dice “…compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti…”)5.

In conclusione, l’ente pubblico titolare del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti non può assumere la qualifica di intermediario di rifiuti.


1 Il comma 1 dispone che “L’Autorità d’ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, [in conformità ai criteri di cui all’articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all’ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.]

Il comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 28, d.lgs. n. 4 del 2008, poi parzialmente abrogato dall’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 168 del 2010 e inefficace per l’abrogazione dell’articolo 23-bis, della legge n. 133 del 2008, da parte del d.P.R. n. 113 del 2011, all’indomani del referendum del 12-13 giugno 2011.

2 Si rammenta che lo schema di decreto legislativo recante il Testo Unico dei servizi pubblici locali è stato paralizzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016.

3 Tar Marche, del 29 novembre 2016, n. 672.

4 Si veda “L’affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani” di P. Fimiani in Rifiuti n. 254, ottobre 2017.

5 Nel caso di specie, il Tribunale rileva che la sottoscrizione di convenzioni con i Comuni dell’Ambito e con le ditte private incaricate di svolgere le varie fasi del servizio risponde unicamente a finalità di regolazione finanziaria, per cui non si è avuta alcuna diretta ingerenza dell’ATA nelle attività di trattamento dei rifiuti.

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