L’esenzione della compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti per i soggetti gestori del servizio pubblico di raccolta rifiuti è estensibile anche alla tenuta dei registri di carico e scarico?

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Come noto, in ragione della particolare qualificazione professionale nonché della tipologia dei rifiuti trasportati (urbani), il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti è esonerato, durante l’attività di trasporto degli stessi, dall’obbligo di compilazione e tenuta del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 193, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, invero, “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri”. Ove il comma 1 dispone che, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione che contenga le informazioni normativamente stabilite1.

Ebbene, della stessa esenzione, tuttavia, non si ravvisa nella normativa di settore alcuna espressa previsione in relazione alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 (registri di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006 da parte dei soggetti gestori del servizio pubblico di raccolta.

Il testo dell’articolo 190 attualmente vigente, – e, dunque, nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 – stabilisce al primo comma che “i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. […]”, ove l’art. 189 (catasto dei rifiuti) comma 3 citato stabilisce che, nella versione attualmente vigente, i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono:

chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;

imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;

consorzi istituiti per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g).

La stessa norma, dispone altresì che, sono esonerati da tale obbligo:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore ad euro ottomila;
  • le imprese che raccolgano e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8;
  • e, da ultimo, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori che non hanno più di dieci dipendenti.

Come è evidente, dunque, l’elenco dei soggetti esonerati al generico obbligo di tenuta dei registri di carico non include il soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti il quale, pertanto, in qualità di soggetto che effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, è tenuto alla compilazione a la relativa tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del TUA.

La circostanza per cui l’esenzione alla compilazione del FIR per il soggetto del gestore del servizio pubblico di raccolta non è tacitamente ed automaticamente estensibile alla compilazione dei registri di carico e scarico, peraltro, risulta pienamente conforme alla ratio sottesa agli obblighi di tracciabilità. Questa “rappresenta un obbligo strumentale ai controlli gravante sulla singola impresa, in connessione al regime di soggezione amministrativa e di ossequio al principio di continuità documentale nella gestione dei rifiuti. Integrato dai FIR, il Registro rappresenta la “fotografia” aggiornata e costante del flusso dei rifiuti gestiti da un singolo soggetto in uno specifico impianto, costituendo lo “specchio diretto” di quanto ivi accade e permettendo, nella lettura coordinata con gli ulteriori documenti propri delle eventuali fasi successive di gestione, di ricostruire per ogni rifiuto (o partita di rifiuti) l’intera filiera di gestione2.

In conclusione quindi può affermarsi che, posta l’assenza di una specifica deroga alla compilazione dei registri di carico e scarico da parte del soggetto gestore del servizio pubblico di trasporto rifiuti, quest’ultimo è tenuto, in qualità di soggetto che effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, alla redazione nonché alla tenuta dei registri di carico e scarico così di cui all’art. 190 del TUA.


1 Sul punto si veda “Esenzione dall’utilizzo del formulario per i rifiuti urbani” di L. Giulivi in Digesta settembre-ottobre 2016.

2 Benozzo M., La tenuta dei registri di carico e scarico tra copie e originali, in Ambiente & Sviluppo n. 3/2015

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