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Come noto, l’art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del D.lgs. 152/2006 prevede espressamente l’esonero del Formulario di Identificazione Rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal gestore servizio pubblico.
Qualora l’impianto di destino sia ubicato in territorio comunale diverso da quello di riferimento, tale esenzione è valida solamente per i trasporti effettuati all’interno del territorio comunale ovvero anche in comune diverso?
Risponde a tale domanda la recente sentenza della Cassazione 25 febbraio 2020, n. 4962. La vicenda nasce da una condanna inflitta dalla Corte di Appello di Ancona ad un gestore servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani il quale, a seguito del ritiro del rifiuto, li trasportava nel centro di trasferenza del Comune di San Benedetto del Tronto al fine di trasbordarli in mezzi di trasporto più grandi e trasferirli presso l’impianto di smaltimento di Ascoli Piceno, tutto ciò senza formulario.
Ebbene, la Cassazione in tal proposito afferma che l’esonero dall’obbligo di accompagnare il trasporto dei rifiuti urbani con il Formulario di Identificazione Rifiuti vige al di fuori del territorio comunale esclusivamente se tale trasporto avviene “senza soluzione di continuità”.
Con ciò a dire che, pertanto, il gestore del servizio pubblico può trasportare i rifiuti urbani raccolti sul territorio di un comune diverso da quello in cui presta servizio di raccolta senza FIR esclusivamente se il trasporto avviene mediante lo stesso mezzo (quindi senza attività di trasbordo su mezzo più grande).
Secondo il giudice di legittimità, infatti, il giudice della Corte di Appello aveva correttamente interpretato la normativa di riferimento (Art. 15 del D.lgs. 22/1997, ovverosia Decreto Rochi) anche se tale norma, inizialmente, non aveva espressamente confinato l’applicabilità di tale disposizione.
Si aggiunga inoltre che tale sentenza non ha fatto altro che confermare quanto già previsto dalla nota Circolare 4 agosto 1998 relativa al punto 1 alla Modalità di tenuta e compilazione dei formulari, la quale, invero, alla lettera n) dispone espressamente che “in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulano di identificazione ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L’esonero dall’obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell’atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (ed a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o di frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell’atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l’impianto cui sono destinati i rifiuti); 2) il conferimento ditali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta. Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulano di identificazione”.
Sulla base della normativa attualmente vigente e di quanto espresso dalla Cassazione, pertanto, l’esonero dell’obbligo di accompagnare il trasporto dei rifiuti urbani con il FIR vige al di fuori del territorio comunale esclusivamente se il conferimento all’impianto di destinato è effettuato “senza soluzione di continuità”, dunque con lo stesso mezzo di trasporto.