L’istituto del deposito temporaneo è applicabile alle acque di lavaggio dei cassonetti stradali?

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La questione è stata affrontata di recente dal Ministero dell’Ambiente1 in risposta ad uno specifico quesito.

In particolare, la ditta istante – affidataria dello svolgimento di un servizio pubblico - si è chiesta se fosse possibile effettuare un deposito temporaneo delle acque in questione presso le proprie sedi operative dislocate nel territorio del comune ove svolge il servizio di nettezza urbana.

Il Ministero argomenta che le attività di pulizia periodica possono essere ricondotte nell’alveo della pulizia manutentiva eseguita sulla rete pubblica - di cassonetti distribuita sul territorio comunale affinché questa sia mantenuta efficiente, efficace e compatibile con le norme di igiene urbana - quindi nell’ambito dell’art. 230 del d.lgs n. 152/06.

In particolare il succitato art. 230 al comma 1 recita: “Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”.

Pertanto, il luogo di produzione del rifiuto può essere la sede locale della società istante e l’attività con la quale si intende depositare temporaneamente i rifiuti costituiti dalle acque di lavaggio dei cassonetti presso le proprie sedi operative dislocate nel territorio comunale ove si svolge il servizio di igiene urbana, appare configurabile in quanto disposto dall’articolo 183, comma1, lettera bb) del d. lgs. n. 152/2006, che definisce il deposito temporaneo comeil raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

  • i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  • i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  • il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  • devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;
  • per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo”.

Restano sottointese le autorizzazioni necessarie al trasposto dei rifiuti, la tenuta del registro di carico e scarico e le modalità tecnico/amministrative di svolgimento del deposito temporaneo.

In conclusione, quindi, secondo la tesi del Ministero che il lavaggio dei cassonetti stradali utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani rientra nell’ambito delle attività di manutenzione di infrastrutture a rete, può essere effettuato un deposito temporaneo delle acque di lavaggio presso le sedi locali dell’impresa dislocate sul territorio ove si svolge il servizio.


1 Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento – Divisione II gestione integrata rifiuti “Oggetto: Quesito XXX prot. xxxx del xxxx riguardante l’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo – RISCONTRO”.

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