Contenuto
I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) sono composti chimici solitamente utilizzati nella produzione industriale per fornire proprietà repellenti e impermeabili a determinati beni.
Seppur regolamentati nel settore della qualità delle acque superficiali e in quello della qualità delle acque destinate al consumo umano, a livello nazionale non esiste ancora una disciplina sui limiti di concentrazione di PFAS negli scarichi industriali.
Tuttavia, si tratta di un vuoto normativo che potrebbe presto colmarsi con l’entrata in vigore del Collegato Ambientale 2020, che dovrebbe dettare una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Attualmente è infatti sottoposto all’iter di approvazione disegno di legge “Green New Deal e transizione ecologica del Paese”, nel quale si profila l’introduzione di limiti nazionali per i PFAS per ciò che riguarda gli scarichi.
La norma di riferimento è l’art. 15, che è stata peraltro oggetto di modifiche. Senza entrate nel dettaglio, tale disposizione prevedeva l’introduzione all’allegato 5 della parte terza TUA della Tabella 5bis con i valori limite di alcuni PFAS negli scarichi:
- il divieto per le Regioni di dettare valori limite meno restrittivi;
- la possibilità le autorità competenti potessero definire limiti allo scarico più restrittivi;
- l’obbligo in capo al soggetto responsabile di uno scarico contenente PFAS di cui alla tabella 5-bis di comunicare al soggetto competente al controllo i dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS.
Con una successiva modifica, è stato tuttavia previsto, per i limiti di scarico, il rimando ad un apposito decreto ministeriale per quanto riguarda la definizione e redazione dei limiti di concentrazione allo scarico per ciascuna tipologia di parametro singolarmente considerato, nonché il valore somma per categorie di parametri individuati dallo stesso decreto; analogamente, il decreto dovrà definire la frequenza di campionamento, le metodiche analitiche da utilizzare per determinare i valori di parametro e le disposizioni per assicurare un costante ed efficace monitoraggio sul rispetto dei valori di parametro, per singolo composto e per somma di composti.
Si segnala, tuttavia, che già la normativa regionale si era mossa verso la direzione della regolamentazione dei PFAS negli scarichi industriali.
Si allude alla legislazione della Regione Veneto, che ha ritenuto di procedere a dettare prescrizioni autorizzative volte a normare la presenza dei composti PFAS negli scarichi delle installazioni che trattano rifiuti ai fini della tutela della salute e dell’ambiente.
Peraltro, in un simil quadro, si segnala che la stessa giurisprudenza si è espressa a favore della introduzione di valori-soglia per i PFAS a livello regionale.
Il riferimento corre ad una pronuncia del TAR Lombardia (sentenza della Sez. I, del 26 marzo 2019, n. 278), con la quale esso ha ritenuto legittima la scelta operata a livello regionale di imporre dei limiti ai PFAS nelle autorizzazioni sulla scorta del cd. principio di precauzione, il quale impone a tutte le autorità presenti sullo Stato di prendere i provvedimenti ritenuti più appropriati per scongiurare il verificarsi di danni alla salute pubblica o all’ambiente anche se non scientificamente certi ma solo probabili.
In ragione di quanto esposto si segnala che, salvo l’eventuale introduzione di un limite caso per caso nelle autorizzazioni ambientali, ad oggi sono ancora in via di approvazione dei limiti per ciò che concerne la concentrazione di PFAS negli scarichi.