L’uso del fattore M è obbligatorio per la determinazione della tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame e per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele?

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Il regolamento 2016/1179  “recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele” ha modificato la tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed ha soppresso la tabella 3.2 del medesimo allegato1.

Il problema sorge in quanto vi è un disallineamento tra la versione italiana ed inglese relativamente alle sostanze contenenti rame, di cui al quinto considerando del regolamento stesso. Se la traduzione italiana recita “Per quanto riguarda le sostanze contenenti rame, la classificazione ambientale raccomandata nei pareri del RAC datati 4 dicembre 2014, dovrebbe essere inclusa nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 in quanto sono disponibili sufficienti elementi scientifici a giustificazione di questa nuova classificazione. I proposti fattori-M non dovrebbero tuttavia essere inclusi poiché richiedono un’ulteriore valutazione da parte del RAC, alla luce dei dati scientifici sulla tossicità per l’ambiente acquatico forniti dall’industria dopo che la valutazione del RAC era stata presentata alla Commissione”, il testo originale inglese, invece, è così redatto: “With regard to the copper substances, the environmental classification recommended in the RAC opinions of 4 December 2014 should be included in Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 since sufficient scientific evidence is available justifying this new classification. However, the proposed M-factors for long-term aquatic hazard should not be included since they require further assessment by RAC in view of scientific data on aquatic toxicity presented by industry after the RAC opinion was forwarded to the Commission”.

Nel testo italiano manca il riferimento alla “tossicità acquatica cronica (long term acquatic hazard)” alla quale non dovrebbe (sarebbe preferibile non) applicarsi il fattore M introdotto invece dal regolamento (vedi tabella 3.1 alle voci relative ai composti del rame).

L’errore nella traduzione italiana, invece, implicherebbe che la non applicabilità dei fattori M dovrebbe essere introdotta dal regolamento per entrambi i tipi di tossicità, tanto per l’acuta quanto per la cronica.

Il Ministero dell’Ambiente è intervenuto il 28 febbraio scorso con la nota prot. n. 3222, recante “chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179” specifica che l’uso del fattore M è obbligatorio, per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici, così come il Ministero Ambiente2, ha constatato che nella versione in lingua italiana del quinto considerando è stato omesso il riferimento ai soli pericoli “a lungo termine” in relazione ai fattori-M oggetto di ulteriore valutazione. Pertanto la frase “I proposti fattori M non dovrebbero tuttavia essere inclusi…” deve essere intesa recitare “I proposti fattori-M [a lungo termine] non dovrebbero tuttavia essere inclusi…”.

Il Consiglio, pertanto, in sintonia con il Ministero, conclude che i fattori M indicati per i composti del Rame riportati nel Reg. (UE) 2016/1179 devono essere considerati vincolanti solo ed esclusivamente per la classificazione dei composti del Rame “nella categoria di pericolo per l’ambiente acquatico Acuto 1” e non “nella categoria di pericolo per l’ambiente acquatico Cronico 1”.

In conclusione, l’uso del fattore M è obbligatorio, per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.


1 Il regolamento 1272/2008 necessitava di modifiche.  Poiché con effetto dal 1 giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è abrogata, la tabella 3.2 dell’allegato VI, parte 3 del regolamento n. 1272/2008, che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un’etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all’allegato VI della direttiva 67/548/CEE, doveva essere soppressa.

2 Nota interpretativa del 28 febbraio scorso prot. n. 1 già richiamata.

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