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Ai sensi dell’art. 58 del Codice della Strada per Macchine Operatrici si intendono quelle “[…] macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. […]”
Tale tipologia di mezzi, pertanto, si distinguono dalle altre categorie in funzione delle specifiche tecniche di cui sono dotate. Le stesse, infatti, sono utilizzate per particolari operazioni quali, per l’appunto, costruzione e manutenzione di opere civili, infrastrutture stradali o ripristino del traffico, sgombraneve o spargi sale ovvero come carrelli, dunque per la movimentazione di cose.
Ebbene, in virtù di tali specifiche tecniche, le stesse possono rientrare nella tipologia di mezzi utili allo svolgimento di attività per le quali è prevista l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, quali nello specifico?
A tale quesito, posto dalle Sezioni regionali dell’Albo, risponde la recente Circolare del Comitato Nazionale n. 11 del 17 dicembre 2019. Ed invero, mediante tale documento il Comitato, specifica che le macchine operatrici possono essere iscritte:
1. nella categoria 2bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come “cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere.”;
2. nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) per lo svolgimento dell’attività di “spazzamento meccanico” di cui all’Allegato C alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, così come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017, relativamente alle macchine operatrici identificate come “spazzatrici” e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificate con i codici dell’EER 200302 (rifiuti dei mercati) e 200303 (residui della pulizia stradale);
3. nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 152/2006” e “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua” di cui all’allegato D, Tab. D6 e D7, alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata dalla delibera n. 8 del 12 settembre 2017. In tal caso è specificato che non vi sono limiti circa le categorie dei rifiuti.
Oltre tali chiarimento è altresì specificato che le Sezioni, nei provvedimenti d’iscrizione, sono tenute a riportare, per ogni macchina operatrice iscritta, il numero di targa o in mancanza il numero di identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore.
In conclusione, dunque, le macchine operatrici così come definite dall’art. 58 del Codice della Strada possono essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali esclusivamente nelle seguenti categorie:
1. categoria 2b qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurino come “cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”;
2. categoria 1 per le attività di spazzamento meccanico esclusivamente per i codici EER 200302 e 200303;
3. categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di “raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 152/2006” e “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua”.