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Tema di particolare interesse in materia ambientale è quello attinente alla modifica dell’autorizzazione una volta che il titolo sia già stato emesso. Ciò in quanto accade frequentemente che il gestore debba modificare l’autorizzazione alla luce di esigenze emerse.
Quanto a quest’ultimo tema si dovrà però aver riguardo alla tipologia di modifica che si intende compiere e, dunque, alle relative modalità di intervento stabilite dal legislatore ai sensi dell’art. 29-nonies1 del D. Lgs. n. 152/2006.
Il legislatore, infatti, individua e definisce espressamente due tipologie di modifiche autorizzatorie cui conseguono procedimenti diversi in relazione alla loro incidenza sull’autorizzazione stessa.
Ed invero, ai sensi dell’art. 52, comma 1 del testo unico ambientale si distingue tra:
- Modifica [lettera l)]: “la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente”
- Modifica sostanziale [lettera l-bis)]: “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.
Da ciò ne deriva un diverso trattamento. Prevede, infatti, il legislatore che: “il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l)” ovvero come modifiche (non sostanziali).
Intervenuta la comunicazione, l’autorità competente:
- aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero,
- se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini dei necessari adempimenti. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
In definitiva, nel caso in cui le modifiche progettate risultino sostanziali
- ad avviso del gestore o
- a seguito della comunicazione di cui sopra
il gestore invia all’autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni richieste. In tale situazione, si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile.
In conclusione, quanto alle modifiche autorizzatorie, queste si distinguono in non sostanziali, per le quali risulta sufficiente una comunicazione all’autorità competente, da quelle sostanziali che incidono più incisivamente sull’impianto e, dunque, necessitano di autorizzazione.