Modulo assenze trasportatori: è ancora obbligatorio?

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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1 del D.lgs. 144/2008 “L’assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.”.

Ai sensi di tale normativa, pertanto, il soggetto trasportatore è tenuto, prima dell’effettuazione di un nuovo trasporto, a compilare un apposito modulo atto a giustificare il periodo di inattività dal lavoro inteso come ferie, malattia, congedo, guida di un altro veicolo, impegnato in un lavoro diverso dalla guida ovvero disponibile ma non alla guida (c.d. per l’appunto modulo assenze).

Ciò premesso occorre tuttavia specificare che a seguito dell’entrata vigore del Regolamento CE 165/2014 la compilazione del c.d. Modulo Assenze non risulta più obbligatoria. Ed invero, ai sensi dell’art. 34 comma 3 del citato Regolamento: “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo.”.

Sulla base di tale norma e sulla conseguente applicazione della stessa, successivamente, si è espresso il Ministero dell’Interno mediante apposita circolare N. 300/A/5933/16/111/20/3 del 01/09/2016, nella quale lo stesso afferma testualmente che: “L’art, 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo. La Commissione Europea […] ha chiarito che la redazione del modulo di controllo previsto dall’art. 9 del Decreto legislativo n. 144/2008 non sia più obbligatoria dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento UE/165/2014. In altri termini, la Commissione Europea invita gli Stati membri ad accettare il citato modulo per giustificare le assenze in esso in indicate, senza tuttavia renderlo obbligatorio e sanzionare i conducenti che ne fossero sprovvisti. Con la presente circolare si ribadisce, pertanto, l’inapplicabilità delle sanzioni già previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ferma restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni.”.

Con ciò a dire pertanto che, nulla vieta all’autista di compilare il Modulo assenze per mera comodità o al fine di dimostrare di aver adempiuto alle registrazioni cui è obbligato (e che, attualmente è un onere che viene assolto mediante l’utilizzo del cronotachigrafo), tuttavia l’azienda non è più obbligata alla redazione del modulo ed alla conservazione dello stesso, non essendo infatti nemmeno applicabili le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 sopra citato. Ciò posto appare comunque opportuno sottolineare che, se è vero che la normativa ha eliminato l’obbligo di redazione del Modulo, è d’altro canto vero che non ha rimosso l’obbligo per l’autista di registrare le attività condotte in assenza di tachigrafico. E quindi la registrazione, manuale, rimane comunque obbligatoria e sanzionabile in caso di assenza. Pertanto, qualora il conducente sia sprovvisto di un cronotachigrafo permane comunque l’obbligo per il conducente di registrare i propri spostamenti anche in caso di inattività. Quindi, la compilazione dello stesso Modulo Assenze potrà essere comunque utilizzata per sopperire alla mancanza di un cronotachigrafo.

Ad ogni modo, qualora il conducente intenda compilare il Modulo Assenze si specifica che, secondo la normativa, lo stesso deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda ovvero da altro soggetto autorizzato alla firma. Pertanto, può delegare a sottoscrivere il documento un qualsiasi preposto o rappresentante, purché diverso dallo stesso conducente.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il Modulo assenze trasportatori, ai sensi della normativa comunitaria, non risulta più obbligatorio, ma costituisce, ancora oggi, il mezzo mediante il quale registrare i propri spostamenti in caso di inattività qualora il trasportatore fosse sprovvisto di cronotachigrafo.

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