Mud 2019 e Comunicazione rifiuti semplificata: quale è la novità?

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È noto che in G.U. del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 24 dicembre 2018, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019”, che sostituisce il precedente modello aggiornandolo.

Come il solito, il decreto è costituito da un solo articolo e quattro allegati, che recano le istruzioni e modelli di comunicazioni1, che risultano invariati rispetto al passato2.

Si ricorda che, poiché il decreto è stato pubblicato il 22 febbraio, la scadenza per l’anno in corso è necessariamente slittata al 22 giugno 20193, ma tornerà di nuovo ad essere il 30 aprile per gli anni a venire, così come stabilito dall’art. 1 del DPCM stesso.

Quanto alla Comunicazione semplificata, per l’appunto agevolata rispetto a quella ordinaria, la medesima può essere effettuata solo dai produttori iniziali che, nella propria Unità Locale, producono non più di sette rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari finali.

La novità è rappresentata dall’ulteriore condizione, posta quest’anno, che per accedere alla semplificazione il conferimento dei rifiuti da parte dei produttori iniziali debba essere svolto in Italia. La comunicazione rifiuti semplificata, quindi, non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all’estero.

Nello specifico, si ricorda che il dichiarante dovrà:

  • procedere alla compilazione della comunicazione, mediante l’inserimento dei dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it;
  • procedere alla stampa della Comunicazione stessa una volta compilata;
  • provvedere a firmare, con firma autografa la comunicazione in formato documento cartaceo;
  • trasformare il documento in un documento elettronico in formato PDF;
  • scansionare un SOLO documento elettronico in formato PDF (il medesimo deve contenere: copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata, copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente, copia del documento di identità del sottoscrittore)4.

Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto.

Non è corretta la Comunicazione effettuata con un procedimento diverso da quello descritto. Quindi occorre fare attenzione e guardarsi bene sia dal procedere a compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente sia dall’inviare la Comunicazione stessa con spedizione postale.

In conclusione, rispondendo alla domanda posta, può dirsi che la Comunicazione semplificata può essere presentata dai soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali. La stessa tuttavia - da quest’anno - non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all’estero.


1 Comunicazione Rifiuti; Comunicazione Veicoli Fuori Uso; Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio; Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione; Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

2 In merito alle differenze del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019 si legga “Il nuovo MUD: trova le differenze”, di C. Fiore in ambiente Legale Digesta marzo-aprile 2019.

3 Ai sensi dell’art. 6 della legge del 25 gennaio 1994, n. 709 si dispone che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modi- fiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

4 Qualora il file PDF ottenuto dalla scansione è firmato digitalmente con la firma elettronica, allora si potrà evitare di allegare anche la copia del documento d’identità.

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