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I siti di interesse nazionale di cui all’art. 252 del dlgs 152/2006 sono aree contaminate del territorio nazionale individuate dal Ministero dell’Ambiente, cui è attribuita la competenza della procedura di bonifica di cui all’art. 242.
Il combinato disposto di tali due articoli (artt. 242 e 252 del D.lgs. 152/2006) porta così immediatamente a ritenere che un impianto inserito in un sito di interesse nazionale sia da considerare potenzialmente contaminato e, quindi, necessiti della procedura di bonifica1.
La potenziale contaminazione del sito deve ritenersi presunta allorquando lo stesso sia incluso nella sub perimetrazione di un sito di interesse nazionale.
Del resto, la procedura di individuazione dei siti di interesse nazionale ne evidenzia la potenziale contaminazione, con la conseguenza che il presupposto indicato dal D.Lgs. 152/2006 all’art. 242, del “verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito” che obbliga all’attivazione delle procedure operative ed amministrative indicate nel medesimo articolo resta assorbito dall’inclusione dell’area nel sito di interesse nazionale”.
Ne consegue che la inclusione di una determinata area all’interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione, rendendola soggetta a caratterizzazione.
La caratterizzazione si avvia con la presentazione di un Piano di caratterizzazione che descrive le indagini ambientali da effettuare al MATTM, al Comune, alla Provincia, alla Regione, all’ISPRA, all’ISS, all’INAIL, all’ASL e all’ARPA territorialmente competenti, unitamente al certificato di destinazione urbanistica del sito, approvato in Conferenza di Servizi.
All’esito delle indagini di caratterizzazione, verificato lo stato effettivo di contaminazione ed eventualmente individuato il responsabile, si apre la bonifica dell’area.
In conclusione l’inclusione di un’area all’interno di un SIN ne comporta di per sé la classificazione come sito potenzialmente contaminato e conseguentemente l’interessato (v. meglio infra) deve attivarsi secondo la procedura di cui all’art. 242 TUA, la cui competenza è attribuita al Ministero.
1 In tal senso il Tar Lazio, Sez. I, del 15 ottobre 2008, n. 8920: “Il combinato disposto degli artt. 242 e 252 d.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, induce a ritenere che un sito di stoccaggio inserito in un sito di interesse nazionale sia da considerare potenzialmente contaminato e, quindi, necessiti della procedura di bonifica prevista dall’art.242. In altri termini, la potenziale contaminazione del sito deve ritenersi presunta allorquando lo stesso sia incluso nella subperimetrazione di un sito di interesse nazionale.
L’art. 252, co. 4, d.lg. 152/2006, infatti, indica che la procedura di bonifica di cui all’art. 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive, mentre i primi tre commi specificano che:
• i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell›impatto sull›ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali (1° comma);
• all’individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni interessate, secondo determinati principi e criteri direttivi (2° comma);*
• ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili (3° comma).
Il riferimento contenuto nel quarto comma dell’art. 252 alle procedure di bonifica di cui all’art. 242 del d.lg. 152/2006 si riferisce, quindi, al contenuto della procedura di bonifica, mentre il presupposto dell’evento poten- zialmente in grado di contaminare il sito è assorbito dall’inclusione dell’area nel sito di interesse nazionale, come emerge dalle altre norme di cui all’art. 252 e, in particolare, dal primo comma che prevede l’individuazione del sito di interesse nazionale sulla base di presupposti inerenti alla pericolosità degli inquinanti presenti nonché all’impatto ambientale in termini di rischiosità sanitaria ed ecologica”.