Nel caso di messa in funzione di nuovi scarichi senza autorizzazione, chi risponde dell’infrazione? Il formale intestatario dell’autorizzazione o l’autore materiale della condotta contraria a legge (nel caso di specie il soggetto incaricato della gestione

Contenuto

Per l’infrazione amministrativa relativa allo scarico senza autorizzazione, assume portata risolutiva il rilievo che detto comportamento non costituisce un illecito proprio.

L’illecito è proprio quando può essere commesso solo da colui che riveste una determinata qualifica o posizione (si pensi al peculato, ossia all’appropriazione di denaro o di altra cosa di cui si ha la disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio, che può essere commesso solo da colui che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio).

Esclusa detta eventualità (di illecito proprio), si rientra dunque nell’ipotesi di illecito comune che in quanto tale può essere compiuto da chiunque.

Ciò significa, applicando detti principi al caso di specie, che il soggetto agente può identificarsi non solo nel titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto che apre nuove vie di scarico, ma anche in qualsiasi soggetto che gestisca o comunque detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata.

Ciò che conta, in sostanza, è come sono stati strutturati i rapporti tra le parti.

In altre parole se esiste – come in questo caso – un soggetto solo formalmente titolare dell’impianto e un altro invece incaricatone della gestione operativa, sarà quest’ultimo che sopporterà eventuali conseguenze (negative) di una gestione dell’impianto non conforme a legge. E ciò anche se residua in capo al titolare formale un ruolo più o meno penetrante di coordinamento o controllo.

Ad affermarlo sono i giudici della Cassazione Civile, anche con una recente ordinanza: Cass. civ. Sez. II, Ord., 29 aprile 2020, n. 8364.

I supremi giudici, in detta occasione, hanno inoltre ribadito che, la circostanza che la carica di amministratore delegato risulti cessata quando è stata emessa e notificata l’ordinanza-ingiunzione, non rileva.

E infatti, in materia di sanzioni amministrative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della L. n. 689 del 1981, la responsabilità dell’illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull’autore medesimo e non sull’ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate.

Ne consegue che la sanzione deve considerarsi legittimamente applicata e notificata nei confronti del detto autore, nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica al tempo del commesso illecito (a sostegno di tale affermazione si citano dei precedenti consolidati come Cass., Sez. II, 13 maggio 2010, n. 11643).

D’altra parte, non ha alcun rilievo che l’ordinanza-ingiunzione è stata notificata anche alla società, quale obbligata in solido, senza specificazione del nominativo del legale rappresentante, ove si consideri che la notifica ad una persona giuridica esattamente indicata è validamente compiuta con l’inoltro presso la sua sede, quando essa sia stata eseguita tramite consegna all’incaricato al ritiro degli atti.

In definitiva, nel caso di messa in funzione di nuovi scarichi, della violazione non risponde il soggetto che, pur essendo rimasto formale intestatario dell’autorizzazione, abbia di fatto trasferito l’impianto, ma unicamente l’autore materiale della condotta illecita.

Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI