Nel caso di utilizzo della deroga di cui all’art. 230 co. 1 del TUA, per la movimentazione dei rifiuti dal luogo effettivo a quello giuridico di produzione, è necessaria la predisposizione del FIR?

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In merito al quesito posto non esistono soluzioni univoche poiché la dottrina e la giurisprudenza si schierano su posizioni antitetiche.

In particolare, infatti, secondo un primo orientamento, la scelta di “spostare” il rifiuto dal luogo di effettiva produzione a quello della sede locale strumentale a servizio dei cantieri postula un’eccezione che non deve essere, per logicità, tracciata con F.I.R.

Su tale posizione, inoltre, si è attestata anche altra dottrina, la quale, pur pronunciandosi sull’art. 266 co. 4 del TUA – che è evidentemente ispirato alla medesima ratio della deroga in esame – ha affermato che la “movimentazione” dei rifiuti da manutenzione, dal luogo effettivo di produzione a quello considerato tale per legge, dovrebbe essere ricostruita quale semplice “spostamento” e non dovrebbe essere accompagnata da alcun formulario1.

Invero – sempre secondo l’indirizzo in esame - nell’ipotesi in cui il manutentore volesse trasferire i rifiuti dal luogo di produzione effettivo a quello giuridico con il F.I.R., il medesimo commetterebbe comunque inevitabilmente delle irregolarità, in quanto:

si indicherebbe una destinazione non esatta in quanto il manutentore risulterebbe sia produttore, sia trasportatore che destinatario, non essendo né il luogo di destinazione né il manutentore autorizzato a recuperare o smaltire presso la sede di destinazione (in caso contrario, ovviamente, non vi sarebbero problemi);

non si potrebbe attribuire l’operazione di gestione correttamente (i destinatari del F.I.R. sono solo impianti di recupero o smaltimento che devono essere autorizzati ad un’operazione definita, es. R13).

Tale deroga non deve intendersi, infatti, relativa alle regole del deposito temporaneo (che ne risulta una conseguenza), ma, invece, rispetto alle “aree private” di cui al comma 9 dell’art. 193 – nella formulazione vigente che risulta essere ancora quella ante D. Lgs. 205/10 – a norma della quale “La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta …”. Ed infatti tali “trasferimenti”/“movimentazioni” (e non “trasporti”) sono un eccezione in quanto allargano i confini del cantiere, dell’impianto, (dove è strettamente previsto l’esercizio del deposito temporaneo) a tutta quell’area vasta più ampia delle ordinarie attività normalmente concentrate su di un unico impianto che caratterizza la diffusione della rete dell’infrastruttura.

Secondo un altro orientamento più intransigente, invece – fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità - “non può affermarsi la decorrenza della gestione dei rifiuti in senso tecnico solo dopo l’inizio del deposito temporaneo: … perché non vi è stata movimentazione all’interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti, bensì trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione. In tale situazione il trasporto in sé va considerato già attività di gestione di rifiuti e per rifiuto, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi (o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi) […]2.

Dall’interpretazione data dalla Suprema Corte – il caso analizzato nella pronuncia afferisce ad un caso di trasporto non autorizzato – se ne dovrebbe conseguire pertanto della necessità dell’utilizzo del formulario anche per la “movimentazione” dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione al luogo scelto per il deposito temporaneo in considerazione del fatto che in ogni caso, seppur si è giuridicamente all’interno di una fase antecedente al deposito temporaneo, nel momento in cui si effettua “l’instradamento” si deve già parlare di trasporto di rifiuti e quindi di una attività di gestione dei rifiuti che comporta la necessaria redazione del FIR.

In conclusione, nel caso di utilizzo della deroga di cui all’art. 230 co. 1 del TUA, per la movimentazione dei rifiuti dal luogo effettivo a quello giuridico di produzione, non esistono soluzioni univoche in merito alla necessarietà – o meno - della predisposizione del FIR. Ed invero, parte della dottrina afferma la non obbligatorietà del FIR mentre, invece, la giurisprudenza richiede la predisposizione di tale documento.


1 Santoloci, Vattani, “I rifiuti da attività di manutenzione. Le particolari deroghe conseguenti l’art. 266, c. 4 D.LGS. n. 152/2006”, Diritto all’ambiente, 2009.

2 Cass. Pen., Sez III, n. 17460 del 2012.

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