Contenuto
Ai sensi dell’art. 188 co. 31 del TUA, il detentore/produttore può essere esentato da responsabilità solo se consegna il rifiuto al servizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati all’attività di recupero o smaltimento.
In particolare, in quest’ultimo caso la responsabilità del produttore/detentore è esclusa a condizione che:
- il soggetto privato al quale è consegnato il rifiuto sia autorizzato al recupero ed allo smaltimento di quella specifica tipologia di rifiuto;
- il detentore medesimo riceva il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza di tale termine abbia comunicato alla Provincia (rectius, all’autorità ratione temporis competente) la mancata ricezione della quarta copia del formulario.
Ebbene, la mancanza di una sola delle citate condizioni rende il produttore/detentore del rifiuto corresponsabile dell’attività di gestione di rifiuti non autorizzata (sanzionata dall’art. 256 co. 12 del TUA) in forza del noto principio di corresponsabilità che impone a tutti gli operatori coinvolti nella filiera la puntuale verifica del corretto assolvimento degli obblighi ambientali, pena il coinvolgimento nell’irrogazione della sanzione ambientale.
In altri termini, in forza dei cc.dd. principi della responsabilità condivisa e della cooperazione, ciascun soggetto coinvolto nella filiera del rifiuto (ivi compreso, quindi, anche il produttore/detentore) al quale sia attribuito un ruolo in una o più fasi in cui viene articolata la gestione dei rifiuti risponde non solo del suo operato ma anche di eventuali comportamenti illeciti del soggetto cui conferisce o trasferisce immediatamente il rifiuto allorché non adempia a determinati obblighi di controllo3.
In conclusione, qualora il produttore/detentore non riceva dal destinatario il formulario entro tre mesi dal conferimento e non comunichi tale omissione alla Provincia (rectius, all’autorità ratione temporis competente), in forza del citato principio di corresponsabilità può essere ritenuto corresponsabile dell’attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
1 Art. 188 co. 3 del TUA
“La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario”.
2 Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) co. 1 del TUA
“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: (1147)
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.
3 GIAMPIETRO, Trasporto dei rifiuti: sequestro del mezzo e responsabilità del trasportato