Nel caso in cui un rifiuto sia prodotto fuori dalle unità locali del produttore (quali locali gestiti da soggetti terzi) come devono essere compilati i documenti inerenti la tracciabilità?

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Come noto, il registro di carico e scarico (art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006) e il formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006) rappresentano i documenti ambientali normativamente previsti per la c.d. tracciabilità dei rifiuti.

In tali documenti, di fatto, i soggetti obbligati alla tenuta degli stessi - previsti al comma 1 dell’art. 190 D.Lgs. n. 152/2006 - sono tenuti ad indicare tutte le informazioni al fine di monitorare i movimenti del rifiuto, dalla fase della produzione a quella del  trattamento passando per la raccolta e il trasporto.

Per tale ragione, le informazioni contenute devono rispecchiare, a pena di sanzione, l’effettiva e reale gestione dello stesso.

Ed invero, il legislatore con DM del 1 aprile 1998 n. 145 e n. 148 - rispettivamente per il formulario di identificazione e per il registro di carico e scarico - ha stabilito un Modello standard da adottare per la compilazione degli stessi. Nello specifico, le indicazioni fornite dai suddetti decreti devono leggersi in combinato disposto con la Circolare Ministeriale esplicativa n. GAB/DEC/812/98..

Quanto al registro di carico e scarico, il Modello riporta l’indicazione nella colonna 4 (IV) del “Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto”.

Ebbene, per come esplicitato nello stesso DM in tale colonna deve essere indicato il “luogo di produzione e l’attività di provenienza dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento ai sensi dell’art. 12, comma 13-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22)”.

Ed invero, così come espressa, la norma porterebbe a ritenere valida la compilazione solo nel caso in cui vi siano rifiuti esitanti da attività di manutenzione, tuttavia, il luogo di produzione dei rifiuti è anche il luogo ove si svolge il deposito temporaneo degli stessi.

Ebbene, il registro di carico e scarico altro non è che la registrazione dei movimenti dei rifiuti effettuati sul deposito stesso e, pertanto, tali attività dovranno essere necessariamente indicate in merito al reale luogo di produzione dei rifiuti stessi.

Pertanto, i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale di riferimento dovranno essere inseriti compilando opportunamente la colonna IV del registro “luogo di produzione ed attività di provenienza del rifiuto” e, se del caso, aggiungere nel campo annotazioni la specificità della provenienza del rifiuto stesso, ovvero la società  presso la quale è stato prodotto.

Ciò  garantisce - anche al fine di un controllo dell’autorità - di ricostruire perfettamente la tracciabilità̀ del rifiuto prodotto.

Quanto alla compilazione del formulario, la stessa dovrà rispecchiare le informazioni del registro di carico, in quanto, come noto, i due documenti sono in correlazione tra loro.

Tale assunto porta a ritenere come, nella compilazione del documento, per “indirizzo dell’impianto o l’unità locale di partenza del rifiuto”, si intenda il posto da cui effettivamente parte il  rifiuto e non, ad esempio la sede legale o l’unità locale dell’impresa ubicata in posto del tutto estraneo al luogo di presenza effettiva del rifiuto.

Pertanto, qualora il luogo di produzione del rifiuto non sia di proprietà del produttore dello stesso, nella riga unità locale, in aggiunta all’indirizzo completo, potrà  essere precisato anche il nome dell’azienda presso cui il rifiuto è stato prodotto.

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